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Gli strumenti di controllo del lavoratore tra diritto del lavoro e privacy

27/02/2018

Circ. Ispettorato del lavoro, n.5/2018

Di particolare interesse è la Circolare dell’Ispettorato del lavoro volta a chiarire modalità operative di istruttoria sulle istanze presentate dai datori di lavoro per la videosorveglianza dei lavoratori.

La questione è nota. L’art.4 L.300/1970 ha subito negli ultimi anni molteplici modifiche che hanno innovato la materia. Rimane in ogni caso l’impianto cardine della norma: tutelare da un lato le esigenze di privacy e riservatezza dei lavoratori e dall’altro la regolare organizzazione della produzione a favore del datore di lavoro.

Entrando nel vivo delle disposizioni impartite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai singoli Uffici territoriali, se ne segnalano alcune degne di nota.

La prima è che, a seguito di richiesta da parte del datore di lavoro di apertura d’istruttoria per l’installazione di impianti di videosorveglianza, gli organi ispettivi debbono muoversi senza l’ausilio di “ispettori Tecnici”, ben potendo essere demandata detta attività al personale ispettivo ordinario. E ciò è significativo se si considera che con tale previsione si vuole mettere in risalto l’interesse primario degli ispettori per la verifica della finalità individuata nell’istanza agli stessi presentata. In questo contesto pertanto verranno autorizzate anche riprese dirette dei lavoratori, se l’istanza stessa giustifica detta videosorveglianza per garantire (davvero) la “sicurezza sul lavoro” e il “patrimonio aziendale”.

Allo stesso tempo poi gli Ispettori avvertono che non verrà dato risalto al numero di telecamere da installare, atteso che la finalità dell’istruttoria deve essere volta alla verifica della connessione tra le stesse videocamere e le ragioni legittimanti il controllo. Quanto detto, peraltro, appare coerente anche con la dinamicità delle “planimetrie di lavoro” con cui è organizzata la produzione.

Particolare attenzione poi al fine dichiarato nell’istanza presentata agli organi ispettivi, al fine di individuare in maniera analitica l’interesse dichiarato e legittimante detta forma di controllo. La verifica degli ispettori sarà infatti volta, principalmente, alla congruità dell’impianto che si pretende di installare e le ragioni addotte dal datore di lavoro per cui risulta necessaria la videosorveglianza.

Tra le predette “ragioni legittimanti l’istanza”, evidentemente, assume particolare rilievo la c.d. tutela del patrimonio aziendale. Per sgombrare il campo da equivoci, l’istanza da presentare all’ispettorato non deve vertere su impianti di antifurto, atteso che gli stessi vengono posti in funzione quando il personale dipendente non è più al lavoro. E’ invece d’interesse degli organi ispettivi le telecamere in funzione durante l’esecuzione della prestazione lavorativa. In questo ipotesi vengono quindi in risalto esigenze di proporzionalità, correttezza e non eccedenza, talché il controllo videosorvegliato è autorizzato solo quando non sia possibile adottare altre misure alternative, ed in caso in maniera non invasiva e comunque in esito a misure meno afflittive per i dipendenti.

Relativamente infine alle telecamere, viene stabilito che ne è consentita la consultazione “in tempo reale” e anche con registrazione per la verifica ex post. Quanto alla possibilità di accedere alla visualizzazione in tempo reale, è importante significare che la verifica della concreta esigenza sarà vagliata in maniera più scrupolosa di quella videoregistrata e controllo postumo.

Infine, la circolare analizza i c.d. dati biometrici, e pertanto l’elaborazione dell’impronta digitale ad esempio per l’accesso in determinate aree degli impianti produttivi o per l’utilizzo di un determinato macchinario, specificando che detto utilizzo non solo risulta sempre consentito, ma non necessita neppure della richiesta istanza preventiva all’ispettorato di cui si discute.

Conclusivamente può dirsi che il controllo delle istruttorie presso l’ispettorato sembra essere stato fortemente modernizzato, anche se alcuni cardini e principi immanenti risultano essere non ancora modificati, ed è per questo che – ancora – il singolo ispettore ha (certamente in relazione alla verifica della finalità della richiesta presentatagli) un ampissimo margine di discrezionalità che può utilizzare “a suo insindacabile giudizio”.