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Il consorzio stabile è un operatore economico unitario anche se partecipa a più lotti della stessa gara con imprese esecutrici diverse

03/03/2021
Cons. St., V, 2/02/2021, n. 964

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, conferma l’orientamento secondo il quale il consorzio stabile è da considerarsi un operatore economico unitario, con la conseguenza che l’esclusione da un solo lotto di gara comporta l’esclusione del consorzio dalla gara intera.

Nel caso di specie, un consorzio stabile aveva impugnato il provvedimento con il quale, a seguito di verifiche, la Stazione Appaltante gli aveva annullato l’aggiudicazione sia del lotto 5 che del lotto 6 della gara, avendo riscontrato gravi violazioni tributarie in capo alle due imprese esecutrici del lotto 6.

In particolare, il consorzio stabile contestava l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 5 in forza del fatto che le censure mosse riguardavano le sole esecutrici del lotto 6.

Il TAR adito, tuttavia, rigettava il ricorso sostenendo che, richiedendo la gara la presentazione di un unico R.D.O., risultava impossibile distinguere in punto di fatto quali imprese consorziate avrebbero eseguito il lotto 5 e quali il lotto 6.

Ciò costringeva il ricorrente a proporre appello avverso la sentenza di 1° grado.

Il giudice di seconde cure rigetta a sua volta il ricorso e conferma la pronuncia di primo grado, sia pure con diversa motivazione.

Se è pur vero, infatti, che nel proprio DGUE il consorzio stabile aveva indicato le imprese esecutrici senza specificazione alcuna, è altrettanto vero che le stesse singole consorziate avevano indicato nei rispettivi DGUE il lotto per il quale avrebbero concorso. Se l’Amministrazione e il TAR avessero letto con maggior diligenza la complessiva documentazione di gara, avrebbero dunque certamente potuto individuare le imprese designate ad eseguire i singoli lotti.

Ciononostante, sotto l’aspetto giuridico, l’esclusione del consorzio stabile sia dal lotto 5 che dal lotto 6 è stata legittima.

Il consorzio è infatti il solo soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura per cui, alternativamente, o è ammesso alla gara (e dunque la sua offerta può legittimamente essere scrutinata per tutti i lotti) oppure è escluso, ma dall’intera procedura, non solamente da singoli lotti.

D’altra parte, la tesi per la quale il consorzio stabile possa essere escluso da un lotto ma rimanere in gara per un altro sarebbe in contrasto con il principio che, indirettamente, si ricava dall’art. 47 co. 7 D. Lgs. 50/2016 il quale vieta alle consorziate indicate come imprese esecutrici di partecipare in maniera autonoma alla stessa procedura di gara.

In conclusione, il precipitato logico del ragionamento è che il consorzio stabile che partecipa ad una gara è sempre considerato un operatore economico unitario anche se la gara è suddivisa in lotti e per ciascun lotto sono state indicate imprese esecutrici diverse.