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CONFRONTO A COPPIE: L'ADUNANZA PLENARIA NE FORNISCE UN'ESAUSTIVA DEFINIZIONE
Adunanza Plenaria Consiglio Stato, 10/1/2013, n. 1 Consiglio Stato, IV°, 21/1/2013, n. 341
Secondo l'Adunanza Plenaria il cd. “confronto a coppie”, lungi dall'essere un criterio di selezione dell'offerta (che sono solo due: il prezzo piu' basso e l'offerta economicamente piu' vantaggiosa) è un particolare metodo attuativo proprio del secondo di detti criteri (quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa), in forza del quale “ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni singolo commissario indica l'elemento preferito attribuendo un punteggio di (che esprime parità), 2 (che esprime preferenza minima), 3 (che esprime preferenza piccola), 4 (che esprime preferenza media), 5 (che esprime preferenza grande) ed infine 6 (che esprime preferenza massima)”. Nel caso all'attenzione dell'Adunanza Plenaria veniva dunque chiesto se un'offerta, inizialmente esclusa dalla procedura e poi riammessa, potesse essere ancora “confrontata in coppia” con le altre (già valutate) ed il massimo Giudice Amministrativo ha risposto affermativamente, tenuto conto proprio dell'“autonomia” delle singole valutazioni. A tali considerazioni possono poi aggiungersi – sempre in merito al cd. “confronto a coppie” - quelle espresse sempre dal Consiglio di Stato nella pronuncia 21/1/2013, n. 341 secondo cui, nel caso di una gara la cui lex specialis abbia indicato criteri valutativi dettagliati e adeguati rispetto allo specifico oggetto di gara, e qualora la commissione giudicatrice abbia previamente individuato correlativi criteri motivazionali, non vi è alcun bisogno d'integrare sul piano motivazionale i punteggi attribuiti dai commissari con il metodo del “confronto a coppie”, dal momento che detti punteggi già di per sé esprimono pienamente le varie preferenze accordate; in altri termini, laddove il metodo di valutazione sia quello del "confronto a coppie", la motivazione aritmetica è piu' che sufficiente a configura un corretto iter motivazionale e non è richiesto alcun supplemento di motivazione, né vi è alcuno spazio per un sindacato del Giudice Amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti (nonché, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie), con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte.