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CONCORRENZA - IMPORTAZIONI PARALLALE DI FARMCI

20/11/2008

Si segnala una interessante sentenza della Corte di Giustizia CE in materia importazioni parallele di medicinali: i principi affermati peraltro possono trovare applicazione anche ad altri settori, quali di dispositivi medici.

Il caso scaturisce dalla causa incardinata da una serie di societa di distribuzione di farmaci alle quali una grossa societa produttrice cessava di evadere gli ordini, per apparenti motivi di penuria. In realta la casa madre aveva cominciato a distribuire essa stessa agli ospedali ed alle farmacie i farmaci che produceva.

A questo punto, alcuni grossisti, unitamente a talune associazioni di farmacisti, intraprendevano azioni legali volte ad accertare che il comportamento tenuto dalla societa in questione costituiva abuso di posizione dominante, vietato dall'art. 82 del Trattato CE.

La Corte d'Appello di Atene decideva allora di rivolgersi al giudice comunitario al fine di stabilire se costituisca abuso di posizione dominante il comportamento di un'impresa farmaceutica, che, detenendo una posizione dominante sul mercato nazionale di alcune specialita medicinali, si rifiuti di evadere gli ordinativi inoltrati da taluni grossisti, in ragione del fatto che questi ultimi svolgono attivita di esportazione parallela delle suddette specialita medicinali verso altri Stati membri.

La Corte torna dunque a pronunciarsi sulle cd importazioni parallele, ribadendone in generale l'utilita per il consumatore finale.

per quanto riguarda poi il settore dei medicinali il giudice comunitario ha affermato i seguenti principi:

  • le esportazioni parallele di medicinali da uno Stato membro in cui i prezzi sono bassi, verso altri Stati membri nei quali i prezzi sono piu elevati, consentono, in linea di principio, agli acquirenti dei detti medicinali in tali ultimi Stati di disporre di una fonte alternativa di approvvigionamento a prezzi inferiori a quelli praticati delle imprese farmaceutiche,
  • conseguentemente l'art. 82 TCE deve essere interpretato nel senso che sfrutta abusivamente la propria posizione dominante un'impresa che, al fine di impedire le esportazioni parallele effettuate da taluni grossisti da uno Stato membro verso altri Stati membri, rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale;il cardine quindi della valutazione cira l'abusivita della posizione dominante attine al concetto di ordine normale; Spetta al giudice dello Stato membro del rinvio stabilire il carattere normale dei suddetti ordinativi in considerazione dell'entita degli stessi rispetto al fabbisogno del mercato del detto Stato membro, nonche delle relazioni commerciali precedenti intrattenute dalla suddetta impresa con i grossisti in questione.