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CONCORRENZA E APPALTI, anche i funzionari pagano
Corte dei Conti Liguria,11/11/2013, n. 196/2013
Non più di forma, ma di sostanza economica.
i fatti
Nel 2007, alla scadenza del contratto di fornitura già in essere con n. 5 aziende del settore, l’ASL 3 di Genova (capofila della ASL n. 1, 2, 4, e 5) decideva non di indire gara d’appalto pubblica per una nuova aggiudicazione ma di prorogare il rapporto già in essere tramite procedura negoziata (cioè trattativa privata).
La prima procedura (prezzo offerta € 0,40 + IVA) dava esito negativo, la seconda veniva aggiudicata a circa € 0,42 a striscia.
Nello stesso periodo l’ASL di Cesena tramite gara pubblica aggiudicava analoga fornitura ad alcune delle aziende (che già fornivano la Liguria) per un prezzo pari a € 0,288.
gli argomenti di difesa
I dirigenti liguri (Responsabile Provveditorato, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo e altri) si difendevano sostenendo:
- la presenza all’epoca di un numero limitato di aziende fornitrici
- l’infungibilità dei glucometri e i possibili conseguenti rischi per i pazienti
- la difficoltà per i pazienti di acquisire i glocometri compatibili
- impossibilità per i servizi di diabetologia di fornire le istruzioni
- esigenza di garantire la libera scelta peri pazienti
la decisione dei giudici
Nessuna delle difesa è stata ritenuta tale da giustificare il comportamento assunto dai dirigenti, ritenendo i giudici che:
- la mancata gara non abbia consentito possibili risparmi indipendentemente dal numero delle aziende fornitrici (in questo senso lo svolgimento in contemporanea della gara di Cesena aggiudicata a prezzi sensibilmente più bassi ha fortemente inciso sulla decisione assunta)
- le strisce per la misurazione della glicemia sono dispositivi medici di facile utilizzo, che non necessitano che complesse istruzioni, ed altresì i glucometri hanno veloce obsolescenza e quindi sono facilmente sostituibili
- la tutela del diritto alla salute implica, infatti, l'erogazione del farmaco o del presidio diagnostico adeguato alle necessità del paziente, ma non attribuisce a questo o al suo medico il diritto di sceglierne la casa produttrice
la condanna
Tenuto poi conto che il danno causato alle casse della ASL è un danno da perdita di chance economica (cioè il mancato risparmio che si sarebbe potuto ottenere se si fosse indetta gara regolare) i giudici, in carenza di dati precisi, hanno deciso in via equitativa applicando l’art. 1226 c.c.
Danno erariale calcolato in complessivo € 1.831.788,25 (di cui 60% a carico del Direttore dell’U.O. Provveditorato, il 20% al Direttore Amministrativo ed il 20% al Direttore Sanitario).
Sullo stesso argomento si veda anche la Corte dei Conti Campania n. 141 del 31 gennaio 2013 commentata sulla Rivista on-line Appalti & Sanità
http://www.appaltiesanita.it/mancata-indizione-gara-in-quanto-danno-alla-concorrenza-provoca-sempre-un-danno-erariale/