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CONCORRENZA E APPALTI, anche i funzionari pagano

19/12/2013

Corte dei Conti Liguria,11/11/2013, n. 196/2013 

Ormai diffusa l’idea che il giudice più tenuto dalla P.A. nelle procedure di aggiudicazione non sia tanto quello amministrativo (il cui accesso è oggi limitato anche da un contributo unificato veramente oneroso) quanto invece il giudice contabile. Non ci si occupa più di correttezza della procedura, quanto di risparmio (o meglio dei mancati risparmi) che si sarebbero potuti ottenere con una procedura corretta (o con una procedura diversa).

Non più di forma, ma di sostanza economica.
Così concorrenza, appalti e danno erariale si intersecano nella recente decisone della Corte dei Conti Liguria n. 196 dell’11 novembre 2013 che condanna per perdita di chance (o mancato risparmio) i dirigenti della ASL n. 3 di Genova.
Questi ultimi , anziché indire una gara per la fornitura di strisce reattive per la misurazione della glicemia ai diabetici, prorogavano dal 2007 al 2010 le forniture già in essere tramite procedura negoziata (cioè trattativa privata).

i fatti

Nel 2007, alla scadenza del contratto di fornitura già in essere con n. 5 aziende del settore, l’ASL 3 di Genova (capofila della ASL n. 1, 2, 4, e 5) decideva non di indire gara d’appalto pubblica per una nuova aggiudicazione ma di prorogare il rapporto già in essere tramite procedura negoziata (cioè trattativa privata). 

La prima procedura (prezzo offerta € 0,40 + IVA) dava esito negativo, la seconda veniva aggiudicata a circa € 0,42 a striscia.
Nello stesso periodo l’ASL di Cesena tramite gara pubblica aggiudicava analoga fornitura ad alcune delle aziende (che già fornivano la Liguria) per un prezzo pari a € 0,288.

gli argomenti di difesa

I dirigenti liguri (Responsabile Provveditorato, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo e altri) si difendevano sostenendo:

  • la presenza all’epoca di un numero limitato di aziende fornitrici
  • l’infungibilità dei glucometri e i possibili conseguenti rischi per i pazienti
  • la difficoltà per i pazienti di acquisire i glocometri compatibili 
  • impossibilità per i servizi di diabetologia di fornire le istruzioni
  • esigenza di garantire la libera scelta peri pazienti

la decisione dei giudici

Nessuna delle difesa è stata ritenuta tale da giustificare il comportamento assunto dai dirigenti, ritenendo i giudici che:

  • la mancata gara non abbia consentito possibili risparmi indipendentemente dal numero delle aziende fornitrici (in questo senso lo svolgimento in contemporanea della gara di Cesena aggiudicata a prezzi sensibilmente più bassi ha fortemente inciso sulla decisione assunta)
  •  le strisce per la misurazione della glicemia sono dispositivi medici di facile utilizzo, che non necessitano che complesse istruzioni, ed altresì i glucometri hanno veloce obsolescenza e quindi sono facilmente sostituibili
  • la tutela del diritto alla salute implica, infatti, l'erogazione del farmaco o del presidio diagnostico adeguato alle necessità del paziente, ma non attribuisce a questo o al suo medico il diritto di sceglierne la casa produttrice

la condanna


Tenuto poi conto che il danno causato alle casse della ASL è un danno da perdita di chance economica (cioè il mancato risparmio che si sarebbe potuto ottenere se si fosse indetta gara regolare) i giudici, in carenza di dati precisi, hanno deciso in via equitativa applicando l’art. 1226 c.c.


Danno erariale calcolato in complessivo € 1.831.788,25 (di cui 60% a carico del Direttore dell’U.O. Provveditorato, il 20% al Direttore Amministrativo ed il 20% al Direttore Sanitario).


Sullo stesso argomento si veda anche la Corte dei Conti Campania n. 141 del 31 gennaio 2013 commentata sulla Rivista on-line Appalti & Sanità
http://www.appaltiesanita.it/mancata-indizione-gara-in-quanto-danno-alla-concorrenza-provoca-sempre-un-danno-erariale/