Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

12/12/2007

Regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale nel diritto internazionale privato
SENTENZA Corte Giust. CE Sentenza 11/10/2007, n. 98/06

La Corte di Giustizia e stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 6 del regolamento CE 44/2001, il quale chiarisce che la diversa natura delle azioni proposte contro piu convenuti non esclude la possibilita di trattare la causa dinanzi ad un solo giudice.

A seguito di una controversia insorta dinanzi al giudice svedese, la Corte di Giustizia veniva per chiarire la portata dell'art. 6 del regolamento CE 44/01 che stabilisce norme speciali in materia di competenza giurisdizionale.

La controversia trae origine da un contenzioso insorto tra la societa di diritto britannico F. ed il signor A. a seguito del mancato pagamento della commissione concordata per la realizzazione di un centro commerciale che il signor A. ha realizzato per la societa F..

L'accordo prevedeva pero una peculiarita: con riferimento alla realizzazione di uno stabilimento situato in Svezia, le parti concordavano che il signor A. sarebbe stato pagato non dalla societa F. (che stipulava l'accordo) ma dalla societa che avrebbe acquistato tale stabilimento.

Dopo aver realizzato i lavori, il signor A. ne chiedeva il pagamento sia alla societa britannica con la quale aveva concluso l'accordo, che alla societa che aveva intanto acquistato lo stabilimento, la F.AB , avente sede in Svezia.

Non avendo ricevuto il dovuto da nessuna delle due, il signor A. adiva entrambe le societa dinanzi al giudice svedese, fondando la competenza sulla base dell'art. 6, punto 1 del regolamento 44/2001; in base a tale disposizione nel caso in cui voglia convenire in giudizio piu di un soggetto, l'attore puo scegliere di adire il giudice del luogo in cui chiunque di essi e domiciliato purche tra le domande sussista un nesso tale da rendere opportuna una trattazione unica.

La societa britannica ha invocato l'irricevibilita della domanda sul presupposto che non avendo essa sede in Svezia, non sussisterebbe tra le domande un nesso tale da giustificare la competenza del giudice svedese. A suo dire infatti l'azione diretta contro di essa ha natura contrattuale, mentre quella diretta contro F.AB ha natura extracontrattuale, tale differenza escluderebbe il nesso necessario all'applicazione dell'art. 6 punto 1 del regolamento 44/2001.

Il motivo di irricevibilita veniva respinto in primo e secondo grado.

Dinanzi alla Corte di Cassazione svedese la societa britannica insisteva nella propria tesi e citava un precedente nel quale la Corte di Giustizia aveva concluso che due domande di una stessa azione di risarcimento danni, dirette contro convenuti diversi e fondate l'una sulla responsabilita contrattuale e l'altra sulla responsabilita da illecito, non possono essere considerate legate da un vincolo di connessione [1].

A questo punto il giudice svedese ha deciso di sospendere il giudizio per rimetterlo alla decisione alla Corte di Giustizia CE.

Il giudizio della Corte
Con la sua prima questione il giudice del rinvio si domanda se l'azione promossa nei confronti della F. AB abbia natura contrattuale, considerato che l'obbligazione e stata assunta da un soggetto che non era il legale rappresentante della societa che avrebbe dovuto effettuare il pagamento, ne era stato da quella autorizzato.

A fronte delle tesi contrapposte sostenute dalle parti (il sig. A. sostiene la natura contrattuale dell'obbligazione, mentre la societa britannica ne sostiene la natura extracontrattuale), la Commissione osserva che la valutazione relativa alla natura dell'azione e irrilevante nel caso in esame, perche l'eventuale diversita di azioni non esclude l'applicazione dell'art. 6.

La Corte, accogliendo la posizione della Commissione, dichiara che l'eventuale differente natura delle azioni proposte, non intacca la possibilita di applicare l'art. 6 punto 1 del regolamento, il quale non presuppone l'identita del fondamento normativo delle azioni proposte nei confronti dei vari convenuti.

Dalla lettura della norma infatti (che costituisce un'eccezione alla regola, ed e dunque di stretta interpretazione), non risulta che tra i requisiti richiesti per l'applicazione della stessa vi sia l'identita normativa delle azioni proposte nei confronti dei vari convenuti. La disposizione richiede che tra le domande esista un nesso cosi stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili. Tale nesso secondo i giudici di Lussemburgo non e dato necessariamente dall'identita delle azioni proposte, ma va valutato tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione del giudice; la natura della responsabilita puo concorrere insieme agli altri elementi a fondare il convincimento del giudice, ma non puo essere l'elemento decisivo. Ad ogni modo spetta al giudice del rinvio valutare l'esistenza del nesso in questione.

Con la seconda questione il giudice nazionale chiede alla Corte di chiarire se l'applicazione dell'art. 6 punto 1 richieda il previo accertamento che l'azione non sia stata promossa contro una pluralita di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi ai giudici dello Stato membro in cui egli ha domicilio.

Il dubbio nasce dal fatto che il punto 2 dell'art. 6 stabilisce che in caso di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, il soggetto possa essere convenuto dinanzi al giudice dinanzi al quale e stata posta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che e stato chiamato dal suo giudice naturale.

La Corte chiarisce che il punto 1 dell'art. 6 non contiene tale precisazione e quindi e evidente che il legislatore non ha inteso subordinare l'applicazione della norma a tale ulteriore requisito. La spiegazione di tale scelta sta nel fatto che, per scongiurare il rischio che una domanda venga proposta al fine di distogliere un soggetto dal suo giudice naturale, il legislatore ha ritenuto sufficiente subordinare l'applicazione della norma alla presenza del suddetto vincolo di connessione.

Concludendo, dalla lettura della sentenza in commento emerge che l'attore puo operare la scelta prevista dall'art. 6 punto 1 quando tra le domande esista un nesso cosi stretto da rendere opportuna una trattazione unica, anche quando le azioni poste a base delle domande abbiano natura diversa e a prescindere dall'eventuale intento dell'attore di voler sottrarre uno dei convenuti al proprio giudice naturale.