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Committente - Associazione Temporanea di Imprese - Impresa affidataria: su chi incombono gli obblighi della sicurezza?

12/05/2014

La Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha posto un quesito, cui è stata data risposta dalla commissione interpelli, relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell'impresa affidataria nell'ambito di appalto per l'esecuzione di lavori, ai fini di poter meglio comprendere, in presenza di appalti complessi, su quale soggetto vanno a ricadere determinati obblighi previsti dal decreto 81/2008.
Analizziamo alcuni articoli e definizioni:
l’art. 89 del Decreto legislativo 81/2008 (normativa sulla sicurezza) distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Quest'ultima, tra l'altro, viene definita dal “comma l, lettera i)” quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
L'articolo 93 del Regolamento Appalti (D.P.R. n. 207/2010), invece, prevede espressamente che le imprese associate, dopo l'aggiudicazione, possano decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i concorrenti riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La società, una volta costituita, subentrerà nell'esecuzione dell'appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto. Per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all’ATI aggiudicataria. Alla nuova struttura operativa, a servizio dell'Associazione contraente, viene demandata la gestione materiale dell'appalto (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.).
L'art. 97, del medesimo decreto sulla sicurezza (81/2008), impone specifichi obblighi al datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Il dubbio allora sorge proprio in quanto l’art. 89 del Decreto legislativo 81/2008 succitato prevede unicamente il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI).
Ciò detto, la questione oggetto di interpello, dunque, era la seguente:
nel caso in cui il contratto di appalto sia stato invece aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l'impresa che si configura quale affidataria alla quale spettano gli obblighi in materia di sicurezza? E su quale impresa ricadrebbero tali obblighi?
La risposta potrebbe essere così succintamente riassunta:
la società consortile eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compresa la possibilità di subappaltare l'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto. E' da ritenersi dunque che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, risulti destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.