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COMMISSIONE DI GARA E NECESSARIA “ESPERIENZA” dei suoi componenti

30/04/2012

Consiglio Stato, III°, 10/4/2012, n. 2054

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in una gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori di un'Azienda USL, la nomina quali componenti della Commissione Giudicatrice di due architetti (di cui uno Presidente) ma, soprattutto, di un medico-chirurgo (anche se "Responsabile dei servizi di qualita" dell'AUSL appaltante) non sia da ritenersi corretta, in quanto nella delibera di nomina non risulta in alcun modo evidenziata l'esperienza di detto medico relativamente all'attivita di valutazione di impianti elevatori che, con ogni probabilita, esula dalle sue competenze professionali. Peraltro la non corretta nomina della Commissione Tecnica si ripercuote sulla validita dell'intera procedura di gara, inficiandola completamente, e cio a prescindere dalla prova che una Commissione di "veri" esperti avrebbe diversamente valutato, in quanto la violazione dell'art. 84 comma 2° D.Lgs.n. 163/2006 rileva ex se e deve comportare l'annullamento dell'intero iter procedimentale, a prescindere dalla dimostrazione di un diverso esito della gara. [Consiglio Stato, III°, 10/4/2012, n. 2054]

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in una gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori di un'Azienda USL, la nomina quali componenti della Commissione Giudicatrice di due architetti (di cui uno Presidente) ma, soprattutto, di un medico-chirurgo (anche se "Responsabile dei servizi di qualita" dell'AUSL appaltante) non sia da ritenersi corretta, in quanto nella delibera di nomina non risulta in alcun modo evidenziata l'esperienza di detto medico relativamente all'attivita di valutazione di impianti elevatori che, con ogni probabilita, esula dalle sue competenze professionali. Peraltro la non corretta nomina della Commissione Tecnica si ripercuote sulla validita dell'intera procedura di gara, inficiandola completamente, e cio a prescindere dalla prova che una Commissione di "veri" esperti avrebbe diversamente valutato, in quanto la violazione dell'art. 84 comma 2° D.Lgs.n. 163/2006 rileva ex se e deve comportare l'annullamento dell'intero iter procedimentale, a prescindere dalla dimostrazione di un diverso esito della gara.