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COMMENTO AL TERZO DECRETO CORRETTIVO

20/11/2008

DECRETO LEGISLATIVO 11n. 152

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (GU n. 231 del 2/10/2008 Suppl. Ordinario n. 227)

In data 17/10/2008 e definitivamente entrato in vigore il 3° Decreto Correttivo al D.Lgs. n. 163/2006, l'ultimo consentito dalla Legge-delega n. 62/2005 per apportare modifiche ed integrazioni al cd. Codice del contratti pubblici, che conseguentemente oggi appare nella sua forma ormai definitiva. Ecco le principali novita introdotte dal 3° Correttivo, con particolare riferimento agli appalti di forniture e servizi:

Accesso agli atti: e ora consentito l'accesso anche alle specifiche tecniche regolarmente utilizzate nelle gare e/o a quelle cui le stazioni appaltanti intendono riferirsi nei loro avvisi periodici indicativi (art. 1, lett. b), mentre viene estesa la facolta di differimento dell'accesso anche alla documentazione relativa al sub-procedimento di verifica d'anomalia dell'offerta, ma esclusivamente fino all'aggiudicazione definitiva (art. 2 lett. e);

Associazioni temporanee di imprese: negli appalti cd. superspecialistici e stato eliminato il divieto di subappalto (che quindi e oggi ammesso), ma solo nell'ipotesi in cui gli affidatari non risultino in grado di realizzare da soli l'oggetto dell'appalto (art. 1, lett. h);

Consorzi stabili: nel caso di partecipazione ad un gara di un consorzio stabile, detto e tenuto ad indicare per quali consorziati concorre, ai quali e conseguentemente vietato di partecipare alla gara anche singolarmente, cosi come gli e precluso di partecipare a piu consorzi stabili: in caso di violazione, cio comportera l'esclusione sia del consorzio stabile che del singolo consorziato (art. 2, lett. f);

Albo-fornitori: nel caso d'iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti di societa facenti parte di un gruppo, e obbligatorio l'indicazione dei mezzi e risorse cui la societa iscritta si e avvalsa per procedere a detta iscrizione (art. 1, lett. i);

Dichiarazioni bancarie: relativamente ai requisiti di natura economico- finanziaria, e oggi previsto l'obbligo di deposito, fin dalla fase di semplice partecipazione alla gara, di due dichiarazioni bancarie in originale (art. 2, lett. l);

Verifica a campione: se la stazione appaltante ha previsto la limitazione della partecipazione alle gare ad un certo numero di concorrenti (cd. forcellain ragione della particolare difficolta e/o complessiva della fornitura o servizio, in tal caso la dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico/professionali deve avvenire tramite l'immediato deposito della documentazione in originale (art. 1, lett. m);

Moduli: e stato previsto che, nel solo caso di gare con offerte a prezzi unitari, il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appaltanti risulti una legittima causa d'esclusione dalle procedure (art. 2, lett. o);

Cauzione definitiva: e prevista la facolta di riduzione anche del deposito cauzionale definitivo in caso di presenza di certificazione aziendale del concorrente (art. 2, lett. v);

Avvalimento: e stato eliminata la facolta della stazione appaltante di consentire l'avvalimento di una sola impresa ausiliaria per un solo requisito, divieto rimasto per i soli lavori pubblici ma esclusivamente in ragione dell'importo dell'appalto e/o della peculiarita delle opere dedotte in contratto. Risulta altresi abrogato il comma 7 che consentiva alla stazione appaltante di limitare l'avvalimento dei soli requisiti economici e/o di quelli tecnici nonche la facolta di integrare il requisito in parte preesistente in capo al concorrente, il quale di conseguenza oggi puo acquisire totalmente ogni diversa tipologia di requisiti da qualsivoglia ausiliario (art. 1, lett. n);

Criteri motivazionali: alla Commissione tecnica e definitivamente preclusa la facolta di fissare i criteri motivazionali, che, conseguentemente, da oggi devono giocoforza essere gia tutti indicati nella lex specialis fin dalla fase d'indizione della procedura di gara (art. 1, lett. u);

Offerte anomale sottosoglia: e stato previsto che solo per forniture di beni e servizi d'importo inferiore a 100.000 e consentita l'esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, cui e comunque possibile procedere esclusivamente nell'ipotesi in cui vi siano almeno 10 offerte presentate, in caso contrario non risultando consentito. In altri termini, la stazione appaltante non puo dunque da oggi mai piu escludere in via automatica offerenti anormalmente bassi nel caso d'appalti superiori ai 100.000 , o d'importo inferiore ma a cui non risultino ammessi almeno 10 concorrenti (art. 1, lett. cc);

Risoluzione contrattuale o fallimento: il bando puo prevedere che, nel caso di risoluzione contrattuale o fallimento dell'aggiudicatario, si proceda al cd. scorrimento della graduatoria ma solo fino al quinto concorrente ed a condizione che il nuovo affidatario accetti tutte le condizioni (e non solo quelle economiche) proposte dal precedente aggiudicatario (risolto o fallito) e non, come in precedenza era previsto, quelle proposte dal singolo offerente (art. 1, lett. dd);

Sperimentazioni cliniche: piu tutele per i pazientiMaggiori tutele per i pazienti che partecipano alle sperimentazioni cliniche di farmaci. Stringenti misure di sicurezza e ridotti tempi di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Una piu chiara distinzione tra il consenso al trattamento medico e quello al trattamento dei dati personali. Sono le principali novita introdotte dalle Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" approvate dal Garante per la Privacy. Il provvedimento e stato messo a punto sulla base delle numerose criticita emerse a seguito di accertamenti e verifiche presso societa farmaceutiche e enti di ricerca e tiene conto anche di osservazioni e commenti di soggetti pubblici e privati ai quali era stato sottoposto con consultazione pubblica.
Contrariamente a quanto inizialmente ritenuto dalle case farmaceutiche, i dati medico/clinici raccolti nel corso delle sperimentazioni non sono anonimi. Tali informazioni, infatti, seppure codificate, sono pur sempre dati personali, riconducibili quindi all'identita delle persone che si sottopongono ai test.

Da qui, l'esigenza di garantire maggiori tutele ai pazienti coinvolti negli studi clinici, a cominciare dall'informativa.

L'Autorita ha messo a punto un modello che puo essere adottato dai centri di sperimentazione, per informare i pazienti sul trattamento dei dati che li riguardano. Nell'informativa devono essere specificati la natura dei dati trattati, la circostanza che tali dati vengano trasmessi all'estero, l'effettivo ruolo svolto dalla casa farmaceutica sponsor e promotrice della ricerca, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l'esercizio del diritto di accesso e gli altri diritti (rettifica, aggiornamento) riconosciuti al paziente. Le Linee guida sono consultabili sul sito internet del Garante: www.garanteprivacy.it.