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La coincidenza dei punteggi dei commissari di gara non dimostra automaticamente un vizio nella valutazione

18/02/2026

Cons. di Stato, Sez. III, 10/02/26, n 1053

La vicenda trae origine da una gara d'appalto indetta dall'azienda ARIA S.p.A. per l'affidamento di servizi di pulizia e disinfezione in ambiti sanitari della Regione Lombardia. Il punto centrale del contenzioso riguarda la legittimità delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice, in particolare la quasi totale coincidenza dei punteggi attribuiti dai singoli commissari alle offerte tecniche.

La controversia nasce dall'interpretazione di una clausola specifica del disciplinare di gara (Art. 21.2), che stabiliva che ogni commissario dovesse attribuire individualmente un coefficiente (da 0 a 1) per ciascun sub-criterio discrezionale e che la Commissione dovesse poi calcolare la media aritmetica di questi coefficienti individuali per ottenere il punteggio finale dell'offerta tecnica.

Secondo il ricorrente, il fatto che la quasi totalità dei commissari avesse attribuito lo stesso punteggio era sintomo di una violazione della lex specialis di gara nella parte in cui richiedeva che ciascun commissario avrebbe dovuto attribuire in autonomia un coefficiente per ciascun sub criterio di valutazione per poi procedere alla media aritmetica dei punteggi assegnati.

In primo grado, il TAR Lombardia ha inizialmente annullato l'aggiudicazione ritenendo, al pari del ricorrente, che l'identità dei punteggi (852 valutazioni identiche su 858) provasse "a ritroso" l'omissione della fase di valutazione individuale, saltata a favore di una decisione presa collegialmente fin dall'inizio, violando così la lex specialis che imponeva due fasi distinte (individuale e poi calcolo della media).

Tuttavia, con la sentenza oggi in commento il Consiglio di Stato ha ribaltato tale conclusione.

Anzitutto, ha riconosciuto la legittimità del confronto: agli occhi del Collegio è fisiologico e legittimo che l'assegnazione dei coefficienti sia preceduta da un confronto dialettico tra i commissari, atto ad arricchire il giudizio complessivo mettendo a fattor comune competenze diverse.

Da tale confronto può derivare una uniformità dei punteggi, la quale non costituisce di per sé un vizio della valutazione né una prova circa l'assenza di autonomia decisionale. Ne deriva che il consenso raggiunto collegialmente non esclude che il voto finale sia espressione del personale convincimento di ciascun membro, purché il verbale attesti che i commissari hanno proceduto in autonomia.

Un passaggio tecnico fondamentale riguarda anche l'interpretazione delle regole di gara (come il calcolo della media aritmetica dei punteggi). Il Consiglio di Stato stabilisce che il ricorso alla media aritmetica è un meccanismo di sintesi "meramente eventuale", previsto dalla lex specialis per i casi in cui la dialettica collegiale non porti a un'armonizzazione spontanea dei giudizi. Se i commissari raggiungono un'intesa uniforme attraverso il confronto preventivo, l'applicazione della media diventa superflua, ma questo non costituisce un "indice patologico" di formazione della valutazione.

Per i giudici, ciò che conta è anche quanto riportato formalmente nei verbali di gara; nel caso specifico, i verbali attestavano che i commissari avevano proceduto "in autonomia" alla verifica della documentazione e in assenza di prove specifiche di un condizionamento che avesse effettivamente annullato la libertà di giudizio (e non solo portato a una convergenza spontanea). La collegialità può legittimamente "assorbire" l'individualità senza violare le regole di gara, a meno che non si dimostri un vizio concreto oltre alla semplice uniformità dei numeri.

La sentenza ci ricorda, in definitiva, che la coincidenza dei punteggi non è per forza la spia di allarme di una condotta illegittima da parte dei commissari di gara, ma il punto d'approdo fisiologico di una dialettica che trasforma il confronto tra esperti nella forza di una decisione collegiale consapevole.