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CHIARIMENTI: ancora sulla possibilita di rilascio ed il loro corretto ambito
Cons.Stato, III°, 13/1/2016, n. 74
La questione dei possibili chiarimenti in gara è stata già affrontata (vds. Newsletter 30/10/2015) a dimostrazione di come il problema sussiste nelle pubbliche gare e sia molto sentito dai concorrenti, che non esitano ad’impugnare le procedure ogniqualvolta le stazioni appaltanti “estendono” l’oggetto delle gare tramite i contestati chiarimenti (Cons.St., V° 23/9/2015, n. 4441; III° 20/4/2015, n. 1993; IV°, 14/4/2015 n. 1898).
Nel caso di specie una stazione appaltante aveva rilasciato, in corso di gara, un chiarimento in cui riconosceva valida ai fini partecipativi la certificazione SOA cat. OS4 in alternativa alla OS5 richiesta in gara e la 2° graduata aveva impugnato l’aggiudicazione disposta a favore dell’impresa che possedeva la (sola) OS4 anzichè la OS5, come invece espressamente prescritto nel bando di gara.
Il Consiglio di Stato, avanti a cui è stata portata la vicenda, non nega che le PP.AA. possano rilasciare dei “chiarimenti”, che tuttavia posso risultare legittimi solo in particolari condizioni, ovvero
a) quando sussistono effettive difficoltà o incertezze interpretative della lex specialis,
b) semprechè il chiarimento non modifichi il significato della disciplina speciale di gara;
In altri termini i “chiarimenti” devono servire a rendere piu’ comprensibile il significato dei documenti della procedura, oppure a chiarire le richieste della stazione appaltante ma non possono – come invece spesso accade – essere utilizzati dalla P.A. appaltante per “estendere” l’oggetto di gara (in quanto magari troppo “stringente”) oppure per “allargare” la platea dei concorrenti (quando ci si accorge di una bassa partecipazione in corso di gara):
Sebbene infatti lo scopo per cui sono rilasciati appare molto spesso “apprezzabile”, è lo strumento utilizzato (i “chiarimenti”, appunto) che invece contrasta con i principi fondamentali in materia di appalti e, quindi, non può essere legittimamente adottato.