Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Chi non accetta la proposta di mediazione puo costare caro non potra aver il rimborso secondo le legge pinto
Sembra che il legislatore non perda occasione per cercare di “sanzionare” chi non accetta la mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie. Questa volta è l’art. 55 del DL 26 giugno 2012 n. 83 – D.L Crescita il quale stabilisce che la non accettazione della proposta del mediatore può comportare l'esclusione dal diritto all'equa riparazione per la irragionevole durata del processo. Più esattamente. Nel DL 83/2012 Decreto Legge modifica la c.d. Legge Pinto (l.n. 89/2001) che prevede un’equa riparazione per i soggetti danneggiati dall’eccessiva durata dei processi, per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, stabilendo i termini ragionevoli del giudizio nella misura di: a) 3 anni per il primo grado: b) 2 anni per il secondo grado; c) 1 anno per il giudizio di legittimità. Per quanto attiene poi alla mediazione, introducendo una nuova norma nella Legge Pinto (art. 2 – quinquies) si stabilisce che: “…non e' riconosciuto alcun indennizzo:….c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.” In altre parole non può essere riconosciuto alcun indennizzo quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta (art. 13 co 1 dlgs 28/2010) Con la modifica dell’art. 2 della Legge Pinto, in definitiva, la parte che non accetta la proposta formulata dal mediatore corre il rischio di pagare tre volte:
- Mediante esclusione dalla ripetizione delle spese sostenute riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa se, pur vincitrice, ha rifiutato la proposta;
- Condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo; e, con la modifica alla legge Pinto;
- Esclusione dalla possibilità di accedere all’equo indennizzo per la irragionevole durata del processo.
DL 26 giugno 2012 n. 83