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Chi non accetta la proposta di mediazione puo costare caro non potra aver il rimborso secondo le legge pinto

28/07/2012

Sembra che il legislatore non perda occasione per cercare di “sanzionare” chi non accetta la mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie. Questa volta è l’art. 55 del DL 26 giugno 2012 n. 83 – D.L Crescita il quale stabilisce che la non accettazione della proposta del mediatore può comportare l'esclusione dal diritto all'equa riparazione per la irragionevole durata del processo. Più esattamente. Nel DL 83/2012 Decreto Legge modifica la c.d. Legge Pinto (l.n. 89/2001) che prevede un’equa riparazione per i soggetti danneggiati dall’eccessiva durata dei processi, per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, stabilendo i termini ragionevoli del giudizio nella misura di: a) 3 anni per il primo grado: b) 2 anni per il secondo grado; c) 1 anno per il giudizio di legittimità. Per quanto attiene poi alla mediazione, introducendo una nuova norma nella Legge Pinto (art. 2 – quinquies) si stabilisce che: “…non e' riconosciuto alcun indennizzo:….c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.” In altre parole non può essere riconosciuto alcun indennizzo quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta (art. 13 co 1 dlgs 28/2010) Con la modifica dell’art. 2 della Legge Pinto, in definitiva, la parte che non accetta la proposta formulata dal mediatore corre il rischio di pagare tre volte:

  1. Mediante esclusione dalla ripetizione delle spese sostenute riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa se, pur vincitrice, ha rifiutato la proposta;
  2. Condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo; e, con la modifica alla legge Pinto;
  3. Esclusione dalla possibilità di accedere all’equo indennizzo per la irragionevole durata del processo.

DL 26 giugno 2012 n. 83