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SPECIFICHE TECNICHE: la CGUE chiarisce che le specifiche tecniche in lex specialis non devono obbligatoriamente essere motivate/giustificate
Corte Giustizia Europea VII 16/4/2026 n. C-568/24
È noto che le specifiche tecniche servono a definire l’oggetto della gara consentendo, nel contempo, la massima apertura alla concorrenza degli appalti, e definiscono detto oggetto sia suggerendo le ‘soluzioni tecniche’ da ricercare sul mercato sia indicando le ‘prestazioni” di cui abbisognano e/o i ‘requisiti funzionali’ per eseguirle (Considerando 74 della Direttiva 2014/24/UE).
Parimenti le amministrazioni aggiudicatrici devono trattare gli operatori economici su un piano di parità ed in modo non discriminatorio, agendo in maniera trasparente e proporzionata (art. 18 Dir. 2014/24/UE).
La questione posta all’attenzione della Corte riguardava proprio l’esclusione per mancato rispetto di alcune specifiche tecniche di gara da parte di un concorrente, che lamentava la mancanza di trasparenza in lex specialis, in quanto la definizione di alcune specifiche non risultava in alcun modo motivata e giustificata.
La Corte chiarisce che la P.A. appaltante dispone di ampio margine di discrezionalità nella formulazione delle specifiche di un appalto, trovandosi “nella posizione migliore per determinare le forniture di cui ha bisogno e [.] i requisiti che devono essere soddisfatti al fine di ottenere i risultati auspicati”, nella consapevolezza di dover garantire che le specifiche permettano“pari accesso alla procedura e non comportino la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura di appalti pubblici alla concorrenza” (sentenza 16/1/2025, DYKA Plastics, C‑424/23).
I principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento sono dunque fondamentali, a maggior ragione quando le specifiche sono formulate in maniera molto dettagliata, ma ciò tuttavia non significa che in lex specialis la P.A. appaltante sia costretta a motivare e/o giustificare le specifiche tecniche che definiscono l’oggetto di gara.
Chiarisce infatti la CGUE che” né l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, né l’articolo 42, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva impongono un’interpretazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento nel senso che essi esigono dall’amministrazione aggiudicatrice che essa indichi, alla data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, le giustificazioni oggettive sottese alle specifiche tecniche da essa stabilite”.
Il principio di trasparenza esige quindi che la disciplina speciale di gara sia chiara, precisa e univoca, ma non si spinge ad esigere che siano indicate “specificamente tutte le giustificazioni oggettive sottese a ciascuna specifica tecnica menzionata”, né obbliga l’amministrazione procedente a fornire una giustificazione oggettiva idonea a giustificare il contenuto di ogni prescrizione tecnica di gara.
Questa pronuncia è importante perché pone un ‘freno’ a quella posizione giurisprudenziale (sempre più espansiva) secondo cui non solo la P.A. deve descrivere l’oggetto di gara nel rispetto dei principi sopravisti ma che, in mancanza di una loro espressa e precisa motivazione contenuta negli stessi documenti di gara, le specifiche tecniche ben possono essere sempre contestate.