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C.C.N.L.: non vi e l'obbligo d'applicazione della tipologia espressamente indicata in Capitolato

24/07/2015

Consiglio Stato, III°, 3/7/2015 n.3329

In un appalto per il servizio di vigilanza antincendio la lex specialis prescriveva che al personale dell'appaltatore venisse applicato il Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori “multiservizi”, mentre una concorrente applicava un diverso – ma equipollente – contratto e si aggiudicava la gara.

Insorgeva allora la 2° graduata, contestando la violazione della disciplina speciale nonché la disparità di trattamento ed argomentando come il C.C.N.L. “Sorveglianza antincendio” prevedesse voci ed importi differenti dal CCNL richiamato in Capitolato, ma tanto il TAR periferico che il Consiglio di Stato hanno rigettato detta ricostruzione, confermando la validità dell'aggiudicazione assunta dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Sostiene il giudice d'appello come il disciplina speciale di gara non possa imporre all'appaltatore l'obbligo di determinato CCNL, dovendo la P.A. unicamente garantire il rispetto dei minimi tariffari previsto dalle Tabelle Ministeriali nonché l'applicazione di un CCNL che preveda tutte le voci previste in quello di riferimento.

A ciò si aggiunga poi come, nel caso di specie, il Capitolato non disponesse nè la clausola sociale d'assorbimento del personale (che avrebbe comportato il passaggio da una tipologia contrattuale ad altra), nè tantomeno l'obbligo dell'applicazione del CCNL “multiservizi” espressamente previsto a pena d'esclusione, ragion per cui non sussiste alcun divieto a che un operatore economico, nel pieno rispetto della sua libertà d'iniziativa economica (art. 41 Cost.), possa applicare un CCNL equipollente a quello previsto nei documenti di gara.