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CCNL ed equivalenza: la valutazione di opportunità compiuta della s.a è censurabile nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza

26/02/2025
Elisa Colona
Delibera Anac, 14/01/2025 n. 14

Con un recentissimo parere di precontenzioso, l’Autorità si è espressa, in termini chiarificatori, sull’ammissibilità del suo sindacato o di quello del giudice amministrativo sul giudizio di equivalenza del CCNL applicato dall’o.e.

L’ANAC, chiamata a pronunciarsi su un’istanza congiunta presentata da un o.e. – escluso dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di salvataggio ed antincendio per l’eliporto sopraelevato del comprensorio sanitario di Bolzano – e la S.A, rilasciava in data 14/1/2025 il parere di precontenzioso n. 14, dirimendo la dibattuta questione della sindacabilità del giudizio di equivalenza sul CCNL applicato.

Sulla scorta degli aggiustamenti apportati al testo del codice dal recente Correttivo, quest’ultima ha precisato come il giudizio finale di equivalenza o non equivalenza del CCNL offerto dall’operatore con il CCNL indicato dalla S.A negli atti di gara,  sia completamente rimesso alla Stazione Appaltante e sindacabile giudizialmente o dall’Autorità, esclusivamente nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Nel caso sottoposto all’attenzione, l’ANAC non ha ritenuto suscettibile di censura il giudizio espresso dal RUP rispetto alla non equivalenza del CCNL proposto dall’offerente escluso.

Ciò sulla base di molteplici ragioni, sintetizzate nell’assunto secondo cui “anche a fronte di parità di retribuzione globale annua tra il CCNL indicato dalla S.A. e quello indicato dall’istante nell’offerta, il giudizio di non equivalenza può riguardare anche trattamenti deteriori previsti dal CCNL indicato dall’istante in relazione a specifiche indennità”.

In effetti, lo stesso Correttivo appalti ha meglio specificato rispetto a quali termini vada valutata l’equivalenza, fissandone i due principali nelle: tutele economiche (considerando tutte le componenti fisse della retribuzione globale annua) e nelle tutele normative, riguardanti lavoro supplementare, straordinario, periodo di prova ecc.

L’Autorità rilevava che nel caso in questione la S.A,  nella persona del RUP,  aveva adottato tutte le misure necessarie a giungere ad una valutazione fondata di “non equivalenza”, avvalendosi persino di un consulente del lavoro e in tal modo attenendosi alle indicazioni Anac contenute nella delibera 392 del 30/7/2024 secondo cui “ la S.A non può pretendere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma è tenuta a verificare che l’aggiudicatario, pur utilizzando un diverso CCNL, garantisca al personale impiegato tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. In relazione alla valutazione di equivalenza delle tutele economiche, la S.A è tenuta ad accertare che il CCNL indicato dall’o.e. garantisca lo stesso trattamento economico, in relazione alle componenti della retribuzione globale annuale costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, EDR – a cui vanno sempre aggiunte le eventuali mensilità aggiuntive, nonché ulteriori indennità previste, a pena di esclusione dalla procedura di gara”.

In definitiva, a parere dell’ANAC, la puntualità della valutazione svolta dal RUP, supportata da un’articolata e non sommaria istruttoria, dalla quale non residuino elementi di irragionevolezza, illogicità e incongruenza, rende la medesima del tutto insindacabile.

 Tale lettura risulta la sola in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’Autorità, secondo cui, in considerazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alle S.A nella valutazione di congruità delle offerte, lo spazio di sindacabilità da parte del giudice o in fasi precontenziose da parte dell’ANAC, resta limitato ai soli casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o vizi di palese travisamento dei fatti.