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Cauzione: e illegittima la richiesta di produzione di quella definitiva fatta all'aggiudicatario provvisorio
[Tar Roma Lazio, sez. I, 9/7/13, n. 6789]
Il Consiglio di Stato ha confermato che, nonostante la mancanza di una norma che individui in maniera precisa il momento in cui richiedere il deposito cauzionale, la ratio dell'istituto si ispira comunque al principio di proporzionalità (secondo il quale l'amministrazione deve adottare provvedimenti adeguati rispetto all'obiettivo perseguito) nonché a quello di non aggravamento del procedimento.
Pertanto, tenendo conto che la funzione della cauzione definitiva, a differenza di quella provvisoria, è di garantire la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, il legislatore pur non statuendolo espressamente ha collocato la cauzione definitiva in una fase connessa con quella della stipula del contratto e, pertanto, successiva a quella dell'aggiudicazione provvisoria.
Dunque muovendo dal presupposto che, sino all'aggiudicazione definitiva è sufficiente la garanzia fornita dalla cauzione provvisoria, del tutto illegittimamente, nel caso di specie, l'amministrazione ha richiesto la produzione della cauzione definitiva (peraltro entro il termine inderogabile di 7 giorni), ponendo a carico dell'aggiudicatario provvisorio un onere contrastante con il quadro normativo in materia di cauzioni.