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CARENZA DI ACCERTAMENTI IN FASE PRENATALE: NUOVE FRONTIERE IN TEMA DI RISARCIBILITA DEL DANNO
CASS 16754/2012
Con la sentenza n. 16754/2012 la Sezione III della Corte di Cassazione Civile ha affrontato il delicato problema della titolarità del diritto al risarcimento del danno in capo al minore disabile, nato – a seguito della omessa rilevazione, da parte del sanitario, della malformazione genetica – da una madre che, contestualmente alla richiesta dell’esame diagnostico, aveva manifestato la volontà di non portare a termine la gravidanza nell’ipotesi di risultato positivo del test. La vicenda giudiziaria, particolarmente complessa, ha visto escludere nei primi due gradi di giudizio la legittimazione della bambina a chiedere e ottenere direttamente il risarcimento del danno. Tale decisione era stata motivata sulla scorta del principio secondo il quale il minore non può far valere, come proprio danno da inadempimento contrattuale, la circostanza di essere nato con malformazioni congenite per via dell’impossibilità da parte della madre, non correttamente ed esaurientemente informata, di far valere il proprio diritto alla salute mediante il ricorso all’aborto. La Cassazione Civile – cassando la sentenza impugnata e rinviando per la decisione del merito alla Corte d’Appello di Venezia - ha invece affermato, in termini del tutto innovativi, il diritto del neonato a richiedere in prima persona il risarcimento del danno in caso di omessa informazione o errore medico in ordine alla diagnosi di malformazione del feto. Ad oggi, pertanto, sussiste “(…) la legittimazione attiva del neonato in proprio all’azione di risarcimento e il diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato (…)”. Certo è che la nostra Corte di Cassazione aveva già in precedenza riconosciuto al nascituro il diritto al risarcimento dei danni derivati dalla sua malformazione, ma soltanto nel diverso caso in cui la suddetta malformazione non fosse congenita bensì provocata colposamente dal medico, oppure nell’ipotesi in cui fosse possibile una cura prenatale tale da consentire la nascita di un bambino sano. Il “salto di qualità” operato dalla Suprema Corte consiste qui nell’avere riconosciuto tutela risarcitoria anche al bambino nato con una malformazione incurabile – quale, nel caso di specie, la Sindrome di Down – riconoscendo “ (…) a qui in utero est, la natura di soggetto di diritto ovvero, del tutto specularmente, di oggetto di tutela sin dal momento della sua nascita (…)”.
CASS 16754/2012