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Caratteristiche tecniche e requisiti di minima: non sempre vanno interpretate come direttamente escludenti

20/01/2023
Fabio Caruso
TAR Lombardia, Sez. I,  09/01/2023  nr. 113

La centrale di committenza della Regione Lombardia indiceva una procedura aperta, da affidarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento del servizio “gestione delle postazioni lavoro e servizi connessi ed opzionali per la Regione Lombardia ed enti del sistema Regionale.

L’ATI ricorrente proponeva impugnazione avverso l’aggiudicazione della procedura alla prima classificata, di cui contestava in radice la conformità dell’offerta tecnica per presunta violazione dei requisiti minimi indicati dal Capitolato tecnico.

Tuttavia, il ricorso in esame non trovava accoglimento poiché le contestazioni tecniche sollevate dalla seconda in graduatoria risultavano il frutto di un’interpretazione estremamente rigida della lex specialis, che non faceva alcuna differenziazione tra requisiti minimi ed indispensabili rispetto a mere descrizioni tecniche dei prodotti richiesti in gara.

A tal proposito, il Tar meneghino ha precisato che se deve ritenersi pacifico che le caratteristiche essenziali ed indefettibili dei beni indicati in lex specialis costituiscano una condizione di partecipazione alla gara e conducano (se non rispettate) all’esclusione dalla gara, allo stesso modo “non ogni caratteristica tecnica prevista dalla disciplina di gara integra un requisito minimo dell’offerta”.

In altri termini, l’esclusione per difformità dell’offerta tecnica per violazione dei requisiti minimi si verifica esclusivamente nel caso in cui il Capitolato definisca con estrema chiarezza le caratteristiche tecniche minime, in modo che dalla stessa lex specialis emerga senza alcun dubbio che si tratta di qualità essenziali sotto il profilo prestazionale.

Ciò significa che per qualificare una valenza espulsiva delle anzidette caratteristiche tecniche non è tanto necessario accertare la presenza di una disposizione escludente all’interno della lex specialis (ovvero basarsi su un’espressa comminatoria d’espulsione), quanto piuttosto indagare il valore sostanziale di una determinata specifica tecnica.

In conclusione, se il Disciplinare o il Capitolato di gara non risultano estremamente chiari nel definire tali caratteristiche di riferimento, la specifiche tecniche non potranno ritenersi a pena d’esclusione.

Pertanto, vanno considerati requisiti minimi essenziali quelli che contribuiscono a definire il bene nella sua essenzialità e la cui violazione si risolverebbe nell’offerta di un aliud pro alio, ovvero di un prodotto totalmente difforme da quello effettivamente richiesto.