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CAMPIONATURA: non e elemento dell'offerta e quindi non deve essere aperta in seduta pubblica

16/09/2015

Consiglio Stato, III°, 8/9/2015 n. 4191

Negli appalti pubblici ed, in particolare, nelle procedure per l'affidamento di forniture di beni, la campionatura è un elemento tanto ricorrente quanto “sconosciuto”, nel senso che non se ne è mai appieno compresa la funzione e, di conseguenza, il suo effettivo rilievo ai fini partecipativi.

L'art. 42, comma 1° lett. l) D.Lgs.n. 163/2006 prevede infatti la “produzione di campioni” a dimostrazione della capacità tecnica e professionale di un concorrente ma, contemporaneamente, dispone anche la possibilità del deposito di una “descrizione o fotografie dei beni”, ovvero delle cd. 'schede tecniche' che, di fatto, rappresentano - da sempre - il vero e proprio 'contenuto' dell'offerta tecnica, relegando quindi la produzione dei campioni ad una episodica eventualità.

La campionatura ha dunque assunto un ruolo di mera conferma del contenuto delle schede tecniche (Cons.St., V°, 5/12/2012, n. 6227), oppure di dimostrazione delle serietà e congruità delle offerte (T.A.R. Veneto, I°, 24/9/2013, n. 1132) ma talvolta, in relazione a particolari tipologie di apparecchiature oggetto di gara, al contrario la campionatura è assurta al ruolo di offerta 'vera e propria', tanto che il mancato superamento della 'prova pratica' portava al rigetto dell'offerta medesima (Cons.St., VI°, 26/6/2013 n. 3516).

E' proprio partendo da questo presupposto (di elemento “essenziale”) che nella gara in questione, avente ad oggetto il noleggio e lavaggio di biancheria piana ospedaliera, la mancata “apertura” della campionatura in seduta pubblica è stata ritenuta una violazione dei principi di pubblicità, per cui il TAR Milano ha disposto l'annullamento dell'intervenuta aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato tuttavia è giunto a conclusioni diametralmente opposte in quanto, proprio partendo dal dato normativo (art. 42, comma 1, lett. l), ha ritenuto che la funzione della campionatura non è quella di rappresentare (o integrare) l'offerta tecnica quanto piuttosto di comprovare l'effettiva idoneità dei concorrenti a soddisfare le esigenze della P.A. appaltante; il campione quindi non è un elemento costitutivo ma solo dimostrativo delle proposte di gara, in quanto “consente all’Amministrazione di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà tecnica del prodotto offerto”.

Da ciò ne consegue che, non essendo un elemento dell'offerta, la campionatura non dev'essere aperta in seduta pubblica, per cui la sentenza del TAR Milano deve essere riformata.  

La conclusione che può dunque trarsi da questa pronuncia è che nelle procedure di gara l'offerta è e resta essenzialmente documentale e che pertanto qualsiasi “incidente” dovesse eventualmente riguardare la campionatura (come nel caso in cui risultasse incompleta, oppure difforme alle schede tecniche depositate dal concorrente), tutto ciò non può mai comportare l'esclusione ma solo motivare il soccorso istruttorio al concorrente, trattandosi (come detto) la campionatura di un elemento “non essenziale” delle offerte.