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Campionatura: il mancato deposito di campioni entro il termine per il deposito della documentazione attestante i requisiti tecnici e legittima causa d'esclusione

23/07/2013

[Cons. Stato, sez. VI, 26/6/2013, n. 3516]

La campionatura è richiedibile, nelle procedure relative alle pubbliche forniture, ma il suo “significato” in gara continua a non essere ancora del tutto chiaro per la giurisprudenza.

Così nel caso in questione il Consiglio di Stato, preso atto che per la lex specialis della gara de qua la campionatura era considerata - ai sensi dell'art. 42, lett. f) - come uno degli elementi atti a dimostrare la capacità tecnico-professionale dei concorrenti, ha ritenuto che il termine di deposito di detta campionatura dovesse essere il medesimo previsto per il deposito della documentazione tecnica atta ai fini partecipativi e quindi, avendo un concorrente non rispettato tale termine, lo ha escluso dalla procedura.

In altri termini avendo la disciplina speciale di gara indicato la campionatura quale elemento da produrre a corredo della relazione tecnica, solo per ragioni di “spazio” i campioni da produrre non erano stati direttamente inseriti nei plichi contenenti le offerte di gara, ma ciò non toglie che il termine entro cui anche la campionatura doveva risultare depositata era il medesimo previsto per la documentazione, imponendosi il rispetto dello stesso termine anche al fine di consentire la contestuale e rapida valutazione delle offerte tecniche.

Per questo motivo non poteva essere plausibile che la stazione appaltante avesse inteso rimettere alla libera disponibilità degli offerenti l'espletamento di un incombente essenziale e propedeutico allo svolgimento delle operazioni valutative della commissione di gara, ditalchè l'interpretazione della lex specialis doveva indurre a ritenere la perentorietà di quel termine e, per l'effetto, la inammissibilità di produzioni tardive.