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LA CAMPIONATURA ha la sola funzione di illustrare il contenuto dell'offerta tecnica... oppure no?

21/10/2016

T.A.R. Milano, 10/8/2016, n. 1598

Si prenda spunto dalla pronuncia in epigrafe per affrontare nuovamente la questione del ruolo che può ricoprire la “campionatura” (quale elemento essenziale o meno) relativamente all'offerta tecnica di un concorrente ad una pubblica gara.

Nel caso di specie una società si era classificata al quarto posto in una procedura, ma aveva deciso di censurare l'intercorsa aggiudicazione in quanto, a suo dire, era stato violato il principio di pubblicità delle operazioni, avendo il Seggio di gara omesso di procedere all'apertura e verifica della campionatura in seduta pubblica, nonostante la lex specialis considerasse la produzione dei campioni come un elemento essenziale delle offerte.

Occorre premettere che esiste un generale orientamento giurisprudenziale secondo cui la campionatura assumere unicamente la funzione d'illustrare il contenuto dell'offerta.

Una funzione, quindi, “semplicemente” di conferma delle capacità tecniche di una proposta di gara (concretamente rappresentate dalla documentazione tecnica, dai depliants ecc.) e con la conseguente possibilità, quindi, di essere integrata (anche successivamente) stante la regolarità dell'offerta legata esclusivamente al dato documentale (necessario ed imprescindibile) e non a quello del “campionario”.

Tali principi, tuttavia, devono essere attentamente analizzati e trasposti in relazione a quanto espressamente previsto dalla lex specialis di gara.

L'offerta tecnica infatti si compone, come noto, di svariate documenti quali relazioni, progetti di prestazioni, depliants ecc., che vengono valutati ed a cui viene assegnato un punteggio.

Ove tuttavia detti profili qualitativi siano strettamente legati alla verifica “fisica” del prodotto, ecco allora che l'offerta diviene “completa” solo con il deposito della campionatura, la cui mancata ottemperanza risulta di conseguenza sanzionata con l'esclusione dalla procedura.

Si può pertanto sostenere che, se è pur vero che il campione non rappresenta di solito un aspetto essenziale dell'offerta tecnica, allorquando tuttavia dalla lex specialis si evince che la campionatura rappresenta un elemento essenziale della proposta di gara (ovvero quando è richiesta espressamente “a pena d'esclusione”) la sua apertura - intesa come visione della campionatura – deve necessariamente avvenire in seduta pubblica, diversamente violando i principi che regolamentano le procedure d gara.

Nel caso di specie tale “essenzialità” dei campioni si poteva evincere dal Disciplinare di gara, in quanto i profili di qualità intorno a cui la stazione appaltante aveva costruito i criteri valutativi non emergevano dalle schede-prodotto, bensì (solo ed esclusivamente) dalla campionatura, che quindi non si riduceva ad un semplice elemento “illustrativo”.

Fondamentale dunque attentamente analizzare, in fase di partecipazione alle gare, il significato “ultimo” della richiesta di deposito della campionatura, per coglierne appieno la portata nonché evitare d'incorrere in errori partecipativi.