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Una brochure rinvenuta all’interno di una struttura sanitaria è qualificabile come mezzo pubblicitario? i chiarimenti del Consiglio di Stato

16/03/2023
Consiglio di Stato, Sez. III, 05/05/2022 n. 3508

La sentenza in commento chiarisce che in materia di pubblicità sanitaria l’obbligatoria indicazione del direttore sanitario, a pena della sospensione dell’attività sanitaria ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 175/1992, presuppone che sia concretamente configurabile un mezzo pubblicitario, ovvero uno strumento informativo avente come potenziali destinatari la collettività indifferenziata.

Nel caso di specie, una società titolare di un poliambulatorio impugnava davanti al Tar Veneto il provvedimento di sospensione dell’attività sanitaria per mesi 6 in violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 175/1992 (“Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni”).

Il provvedimento veniva emanato a seguito del rinvenimento da parte delle Autorità competenti all’interno della struttura di una brochure informativa riguardante i servizi erogati priva dell’indicazione del direttore sanitario.  

Dinanzi al T.A.R. Veneto la società lamentava una carenza d’istruttoria procedimentale, in quanto non teneva conto di come il materiale contestato fosse stato rinvenuto nei locali di segreteria e fosse a disposizione dei soli “addetti” ai lavori e quindi non con una effettiva portata pubblicitaria.

Al contrario, l’autorità precisava che la brochure rinvenuta, rappresentando le prestazioni e i servizi offerti, costituisse sicuramente pubblicità a prescindere che si trovasse in bacheca, in segreteria o in sala d'attesa. Il materiale doveva contenere l'indicazione del Direttore Sanitario, così come la Carta dei Servizi Sanitari ai sensi della L. n. 175/1992.

I Giudici di primo grado confermavano il provvedimento sanzionatorio, evidenziando il carattere vincolato della misura inibitoria in conseguenza della riscontrata mancata indicazione del direttore sanitario sul materiale pubblicitario, ovvero sulla brochure “riportante le tariffe di ciascuna prestazione e l’indicazione, chiaramente rivolta alla clientela e non certo al personale della segreteria, delle modalità per effettuare le prenotazioni.”

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, investito della questione, accoglieva le doglianze della Società “ambulatoriale”, riformando la sentenza impugnata.

I Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come l’attività istruttoria eseguita dalle Autorità competenti risultasse manchevole di una accurata analisi della situazione di fatto finalizzata ad accertare che il materiale rinvenuto configurasse effettivamente un mezzo pubblicitario e, quindi, soggetto alla disciplina della pubblicità sanitaria anche sotto il profilo sanzionatorio.

L’argomentazione dei giudicanti si fonda quindi sul presupposto che lo strumento informativo, al fine di acquisire rilevanza pubblicitaria, debba essere "connotato dalla proiezione 'esterna' e rivolto alla collettività degli utenti. Ciò deve inoltre essere desunto dall’insieme delle circostanze che ne caratterizzano concretamente l’impiego e quindi non solo dai caratteri formali e dal contenuto informativo del documento, ma anche dal contesto spazio-temporale in cui viene utilizzato.”

In altri termini, per il Consiglio di Stato:

  • la normativa della pubblicità sanitaria, anche sotto il profilo sanzionatorio, è applicabile solo a quel materiale informativo e di comunicazione qualificabile come il mezzo pubblicitario;
  • il mezzo pubblicitario è uno strumento di comunicazione rivolto al pubblico e collettività indistinta
  • e quindi per configurare un materiale come mezzo pubblicitario non può essere sufficiente considerare il mero contenuto ma anche il contesto in cui lo stesso è posto.

In conclusione, si tratta di una pronuncia molto importante poiché riesce a delimitare e definire correttamente i confini entro cui il materiale informativo possa essere considerato come pubblicità sanitaria e dunque sottoposto alla relativa disciplina.