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Brexit: marcatura UKCA prorogata al 1 gennaio 2023

30/08/2021

Proroga da parte del Governo britannico del termine entro il quale dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la marcatura UKCA: dal 1 gennaio 2022 si passa al 1 gennaio 2023.

Come noto, infatti,  il periodo di transizione previsto dopo la firma dell’accordo di recesso è terminato il 31/12/2020; dal 1 gennaio 2021 la Gran Bretagna ha quindi cercato di incoraggiare i produttori di beni soggetti a marcatura ad organizzarsi per implementare l’utilizzo della marcatura UKCA, seppure l’obbligo di applicare la nuova marcatura avrebbe dovuto scattare dal 1 gennaio 2022  (si veda la Guidance – using the UKCA marking, pubblicata sul sito governativo www.gov.uk). Ora il termine è rimandato di un anno (1/1/2023) a causa dell’impatto del COVID sulle organizzazioni aziendali, come reso noto dallo stesso Governo.

In sostanza le imprese erano, e sono, libere di iniziare ad usare la marcatura UKCA sin dall’inizio dell’anno in corso ma fino alla fine del 2022 potranno in ogni caso continuare ad immettere un bene marcato CE sul mercato britannico a patto che ricorra una delle seguenti condizioni:​

  • i requisiti tecnici previsti dalle legislazioni UE ed UK restino identici
  • la marcatura  CE sia basato su un'autodichiarazione, oppure
  • il certificato del NB sia stato rilasciato  da un organismo notificato UE oppure
  • la documentazione tecnica per il certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato UK è stata trasferita ad un organismo UE.​

A partire dal 1° gennaio 2023 la marcatura UKCA diventerà invece obbligatoria.

Il governo del Regno Unito non riconoscerà più il marchio CE per l’accesso al mercato britannico. I prodotti che recano sia il marchio CE che il marchio UKCA saranno accettati a condizione che siano conformi sia alle norme britanniche che europee in materia.

Fanno eccezione i dispositivi medici per i quali la marcatura UKCA è prevista come obbligatoria a partire dal 1/7/2023.

Ricordiamo che la marcatura UKCA è richiesta per i medesimi beni per cui è obbligatoria la marcatura CE per poter essere commercializzati all’interno dello Spazio Economico Europeo.

Relativamente ai requisiti tecnici, gli standard e i processi per il rilascio della certificazione sono in linea generale i medesimi previsti per la marcatura CE, in particolare per le merci c.d di “nuovo approccio” per cui lo scostamento dal punto di vista normativo è limitato. Valgono invece regole particolari per le merci c.d. di “vecchio approccio” come le sostanze chimiche, i medicinali, alcune componenti degli autoveicoli, i dispositivi medici. Informazioni dettagliate sui requisiti richiesti per le varie tipologie di prodotti sono reperibili nella guida Product safety for businesses: A to Z of industry, pubblicata dal Office for Product Safety and Standards.

Ricordiamo inoltre che per l’ottenimento della marcatura UKCA è necessario rivolgersi ad organismi notificati britannici abilitati al rilascio della marcatura UKCA accreditati dal sistema UKAS; le organizzazioni potranno identificare l’organismo notificato più idoneo per le proprie esigenze nel UK Market Conformity Assessment Bodies database pubblicato dal Governo.

Infine in relazione alla gestione dei beni già immessi sul mercato rimandiamo al nostro approfondimento elaborato in collaborazione con Agenzia ICE – Help Desk Brexit Londra.