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Beni digitali, contenuti e servizi digitali, contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: gli obblighi del venditore ai sensi del novellato Codice del consumo
Recepite le Direttive UE 2019/770 e 2019/771
D.lgs. 173/2021
Alla fine del 2021 sono state recepite dall’ordinamento italiano le Direttive UE 2019/770 e 2019/771, rispettivamente con i D.lgs. 173/2021 e 170/2021, che hanno apportato importanti modifiche al Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), ridefinendo in particolare la nozione di bene e di venditore, allargata anche al fornitore di contenuti digitali o di servizi digitali e disciplinando nel dettaglio i contratti di fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali.
Entrambi i D.lgs. sono in vigore dal 1/1/2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.
L’intento di questo articolo è quello di richiamare l’attenzione di quei soggetti, fornitori di contenuti digitali o di servizi digitali, chiamati al rispetto della nuova disciplina a tutela dei consumatori.
Definizioni
Il D.lgs. 170/2021 ha modificato gli articoli da 128 a 135 del Codice del consumo ed ha aggiunto gli articoli da 135 bis a 135 septies.In particolare, sono state ampliate (art. 128) le definizioni di
- bene, includendo qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali");
- venditore, comprendendo il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali
ed introdotte le nozioni di
- contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
- servizio digitale:
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati.
Il veditore, così inteso, dovrà garantire il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi del bene venduto (art. 129) e sarà assoggettato a determinati obblighi, tra cui per quanto riguarda i beni con elementi digitali un obbligo di informazione anche in relazione agli aggiornamenti.
Infatti, se il consumatore non provvede all’installazione degli aggiornamenti entro un congruo termine di tempo, il venditore non risponde per i difetti di conformità derivanti dal mancato aggiornamento se:
- ha informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze dell’omessa installazione,
- l’omessa installazione non dipende da carenze informative imputabili al venditore.
In ipotesi di errata installazione di beni, l’art. 131 stabilisce che è presente un difetto di conformità in seguito all’errata installazione del bene se l’installazione è stata compiuta dal venditore, oppure dal consumatore e l’”errore” dipende da una carenza di indicazioni da parte del venditore.
Responsabilità del venditore
(art. 133): il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni. Ciò vale anche con riferimento ai beni con elementi digitali, con una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.
Difetto di conformità
(art. 135): si presume che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene se si manifesta entro un anno da quel momento; ciò vale anche per i beni digitali. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il medesimo periodo.Contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali
Il D.lgs. 173/2021 inserisce nel Codice del consumo il nuovo Capo I bis “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”
Anche nella disciplina dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali sono previsti specifici obblighi del professionista, sue responsabilità e rimedi a favore del consumatore per la mancata fornitura o per i difetti di conformità.
L’attenzione ricade però in questo caso sulle due diverse tipologie di accordi previsti.
- Qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.
- Qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, quando tali dati non sono trattati dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale
Contratti di dati personali
Dell’inquadramento dei c.d. “contratti di dati personali” e dell’importanza di prevedere condizioni generali di contratto estremamente chiare e trasparenti a tutela dei consumatori ma anche per evitare che il venditore incappi in inadempimenti e conseguenti responsabilità abbiamo già scritto qui .
Ciò che preme sottolineare è la volontà a livello comunitario, recepita dal legislatore nazionale, di riconoscere l’intrinseco valore economico dei dati personali e quindi permetterne l’utilizzo a fini commerciali, garantendo contemporaneamente ai consumatori le stesse tutele giuridiche assicurate ai contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali.