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AVVALIMENTO: valido anche senza la formale sottoscrizione di un contratto

25/01/2012

Consiglio Stato, V°, 11/1/2012, n. 101

Secondo il Consiglio di Stato l'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, quando parla di "contratto" (comma 2°, lett. f), non impone alcuna forma particolare allo stesso e, considerato come nell'Ordinamento italiano vale il principio della cd. liberta' delle forme, cio' significa che il vincolo contrattuale ben puo' essere perfezionato anche attraverso uno scambio di dichiarazioni unilaterali (cioe' di lettere). Pertanto, qualora il concorrente ad una pubblica gara intenda utilizzare l'istituto dell'avvalimento, ma abbia il timore di non riuscire in termini a sottoscrivere con l'ausiliario un contratto vero e proprio (magari perche' detto ausiliario ha sede all'estero), puo' essere opportuno ricordare che anche un semplice scambio di proposta contrattuale e di relativa accettazione e' sufficiente a configurare un vincolo contrattuale e quindi dette lettere, se congiuntamente depositate in gara, essere valide ai fini dell'applicazione dell'art. 49 del Codice appalti.