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AVVALIMENTO: ulteriori precisazioni in merito alla sua applicabilita ai requisiti di moralita e/o alla certificazione di qualita aziendale
Cons.St., V°, 5/11/2012, n. 5595
Cons.St., V°, 23/10/2012, n. 5408
Devono ritenersi insuscettibili d'avvalimento i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del codice appalti, trattandosi di requisiti di onorabilità, moralità e professionalità intrinsecamente legati al soggetto concorrente alla gara (e dunque alla sua idoneità a porsi come affidabile contraente per l'Amministrazione) e non attinenti quindi all'impresa, ragion per cui è assolutamente illegittimo il prestito del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio relativamente ad una determinata categoria merceologica. Deve poi aggiungersi che, ai sensi dell'art. 88, comma 5° D.P.R. n. 20/2010 (Regolamento al Codice appalti), il soggetto ausiliario (quello che “presta” i requisiti) deve possedere anch'egli i requisiti di cui all'art 78 del medesimo Regolamento che, guarda caso, sono propri quelli di cui agli artt. 38 e 39 D.Lgs.n. 163/2006. Tutto ciò significa che, se tanto il concorrente quanto l'ausiliario devono possedere “in proprio” i requisiti ex artt. 38 e 39, non è dunque possibile che l'uno (l'ausiliario) li possa prestare all'altro (il concorrente) in quanto, se così fosse, risulterebbe allora che l'ausiliario rimarrebbe privo dei requisiti “prestati” e quindi per tale ragione, violando l'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, dovrebbe essere escluso dalla gara (e con lui, di conseguenza, anche il concorrente). Quanto poi alla certificazione di qualità, essendo detta evidentemente connaturata ad un profilo di “eccellenza” dell'organizzazione aziendale, deve di conseguenza considerarsi come un requisito di idoneità tecnico-professionale e, quindi, possibile oggetto di avvalimento.