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AVVALIMENTO PARZIALE E LIMITE DEL SUBAPPALTO

06/02/2008

L'art. 49, comma 7° del D.Lgs.n. 163/06 ha previsto la possibilita del cd. avvalimento parziale ovvero la facolta, concessa alle stazioni appaltanti e necessariamente da prevedersi nella disciplina speciale di gara, di limitare il ricorso all'avvalimento ai soli casi d'integrazione di requisiti gia parzialmente posseduti dal concorrente, con cio significando che, in mancanza di un'espressa clausola in tal senso, la regola generale deve comunque intendersi quella d'avvalimento generale. Il comma 4° del medesimo art. 49, invece, ha riconosciuto la responsabilita dell'ausiliaria in solido con quella del concorrente, nei confronti della Stazione appaltante, relativa alle prestazioni dedotte in contratto; tale ultima espressione tuttavia (dedotte in contratto) in quanto non chiara nell'identificazione a quale esatto contratto debba riferirsi (il contratto d'avvalimento o il contratto principale d'appalto) ha dato adito a varie considerazioni, fino addirittura a configurare un'ipotesi di responsabilita generale dell'ausiliaria addirittura al di la della sua stessa prestazione. Il T.A.R. Lazio, Roma, nella sentenza in commento (III-ter 27/12/2007, n. 14081ha colto l'occasione nel chiarire come detta disciplina debba essere coordinata con quella del subappalto ai sensi del comma 10° del medesimo art. 49, laddove espressamente prescritto che l'ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati per precisare che la responsabilita (solidale) del subappaltatore non puo tuttavia che riferirsi alle prestazioni subappaltate e come, giocoforza, anche il profilo di responsabilita del subappaltatore non possa che risultare parametrata dall'ambito delle sole prestazioni dedotte nel contratto (derivato) di subappalto.