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L’avvalimento delle “esperienze professionali pertinenti” richiede l’esecuzione diretta dell’ausiliaria

10/11/2022
Fabio Caruso

Cons. Stato, Sez. V, 17/10/2022, n. 8838

L’avvalimento di requisiti tecnici c.d. “esperienziali” richiede specifici oneri dimostrativi in capo all’operatore economico, la cui portata va desunta in concreto dal contenuto delle disposizioni della lex specialis di gara.

È quanto viene ribadito dalla sentenza in commento, che prende spunto dalla procedura negoziata indetta da un piccolo comune pugliese ed avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature elettroniche per il rilevamento automatico delle infrazioni all’art. 142 (velocità dei veicoli) gestione dell’iter sanzionatoria – servizio complementari tecnici e legali per le infrazioni non oblate”.

La ditta inizialmente aggiudicataria dichiarava di voler ricorrere all’avvalimento per il requisito di carattere “tecnico professionale”, consistente aver svolto nell’ultimo triennio tutti i servizi oggetto di gara (compresa l’elaborazione di almeno 30.000 verbali in un anno), da documentarsi attraverso l’esibizione di apposite certificazioni rilasciate da Enti pubblici destinatari dei servizi.

Tuttavia, avverso il provvedimento di aggiudicazione proponeva ricorso il secondo graduato, che contestava come il contratto allegato in gara dovesse ritenersi non conforme alla normativa in materia, poiché trattandosi di avvalimento riguardante “esperienze professionali pertinenti” non veniva effettivamente esplicitato che l’ausiliaria avrebbe eseguito in proprio la sua attività, secondo il disposto dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La già menzionata disposizione stabilisce infatti che le "esperienze professionali pertinenti" sono quelle maturate in virtù di affidamenti connotati da profili di infungibilità, che possono verificarsi laddove siano ad esempio richiesti specifici "titoli di studio e professionali”.

Nel caso di specie, seppure il requisito di capacità tecnica avesse apparentemente ad oggetto il pregresso svolgimento di un servizio analogo a quello oggetto di gara, in realtà si richiedeva al concorrente la dimostrazione di un idoneo ed esclusivo bagaglio di competenze.

In sostanza, l’esecuzione dell’appalto avrebbe previsto obbligatoriamente la prova del possesso di competenze tecniche attestate da idonea certificazione, nonché collegate all’impiego di figure professionali qualificate in modo da assicurare all’amministrazione un “adeguato standard qualitativo”.

Come chiarito dai giudici di palazzo Spada, le “esperienze professionali pertinenti” non sono necessariamente connesse a requisiti per cui è necessario spendere particolari titoli di studio o professionali, ma si riferiscono a tutte quelle pregresse esperienze che non sono agevolmente trasferibili.

Per questa specifica tipologia di requisiti – ricavabili da un’attenta analisi dei documenti di gara –  che richiedono una particolare competenza professionale personale l’avvalimento è consentito a condizione che l'ausiliaria si fosse certamente impegnata a svolgere direttamente le prestazioni professionali oggetto di affidamento. non essendo a tale scopo sufficiente la ordinaria "messa a disposizione" di risorse umane e strumentali.

In conclusione, qualora tali requisiti siano realmente desumibili dal dettato della lex specialis, anche dal contratto di avvalimento deve riportarsi senza alcun dubbio l’obbligo dell’ausiliaria di eseguire le prestazioni in via diretta.