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Avvalimento del requisito tecnico-professionale: non è sempre necessario che la concorrente esegua direttamente la prestazione

10/09/2021
Fabio Caruso
Cons. St., V, 9/08/2021, n. 5799

In una gara avente ad oggetto la fornitura di guanti da destinarsi alle forze armate, il Ministero della difesa richiedeva ai fini partecipativi un requisito di natura “finanziaria”, consistente nel fatturato specifico relativo al settore di riferimento, ed uno “tecnico professionale”, riguardante la pregressa esperienza maturata nell’esecuzione di forniture di tipo analogo a favore di altre amministrazioni.

La ditta appellante aveva dichiarato in gara di voler ricorrere all’avvalimento per entrambi i requisiti, ma veniva esclusa dalla procedura per aver poi dichiarato che avrebbe eseguito lei stessa la prestazione oggetto dell’appalto.

Ciò avveniva sul presupposto che il prestito del requisito “tecnico professionale” avrebbe imposto all’ausiliaria d’eseguire materialmente la produzione, non essendo la ditta ausiliata formalmente in possesso dei mezzi produttivi utili per svolgere in proprio la prestazione.

Tale prospettiva è stata totalmente ribaltata dal Consiglio di Stato, che ha affermato come non vi sia alcuna preclusione all’utilizzo di contratti di avvalimento anche per la soddisfazione di carenze di natura tecnico professionale, senza che tuttavia debba necessariamente imporsi all’ausiliaria l’esecuzione diretta ed esclusiva della prestazione oggetto del contratto.

A tal proposito il Legislatore ha infatti deciso di circoscrivere tali ipotesi nei soli casi in cui il trasferimento riguardi criteri relativi all’indicazione di “titoli di studio e professionali” che non potrebbero essere – per la loro natura strettamente personale – trasferiti al concorrente.

Per il resto deve farsi riferimento al principio generale, secondo cui il principale responsabile dell’esecuzione del contratto è solo l’aggiudicatario, dovendo in ogni caso attribuirsi e ricondursi alla sua organizzazione le prestazioni in concreto svolte dalla ditta ausiliaria.

In conclusione, anche in caso d’avvalimento di requisiti di carattere tecnico professionale, non vi è alcuna necessaria preclusione all’esecuzione diretta da parte della ditta aggiudicataria, purché il prestito non attenga a requisiti che comportano il possesso di titoli di studio o professionali e quindi strettamente “personalistici”.