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Autorizzazioni sanitarie: liberalizzate le aperture

26/06/2014

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Autorizzazioni sanitarie: parole fine al contingentamento.
Da oggi infatti piena liberalizzazione per l’apertura di nuovi studi e/o strutture odontoiatriche: con un colpo di spugna il DL 90/2014 – Trasparenza della PA ha spazzato via definitivamente la preventiva “verifica del fabbisogno regionale”.
L’art. 8-ter comma 3 del D.Lgs 502/’92 (come modificato) stabiliva infatti che:
"3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."


L’art. 27 comma 2 del DL 90/2014 sulla semplificazione della PA approvato due giorni fa semplicemente statuisce:
"2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato. "

Quindi oggi per l’apertura di una nuova struttura odontoiatrica dovrà solo rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dalla Regione: nessuna limitazione di natura discrezionale potrà essere opposta dalla pubblica amministrazione in ragione del fatto che non sussiste un “fabbisogno” di quel tipo di struttura su quel territorio.
Spazio quindi alle nuove aperture. E, quindi, alla concorrenza.
Chiaro che la posizione assunta oggi dal Governo Renzi è contenuta in un decreto-legge che dovrà poi essere convertito.
Ma è vero anche tale scelta legislativa fa propri importanti precedenti giurisprudenziali che avevano già aperto la strada a tale possibilità.
Sul tema infatti erano già intervenuti il Consiglio di Stato n. 4788/ 2013 (caso relativo alla regione Sardegna) ed il Conisglio di Stato 550/2013 (caso relativo alla regione Lazio) nonché la segnalazione AGCM AS 852 del 18 luglio 2011 nella quale si segnalava come “la pedissequa applicazione delle norme sembra aver provocato una situazione di paralisi, con la conseguenza di consolidare l’offerta nelle mani degli operatori già esistenti.”