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Autorizzazioni sanitarie: l’assenza della programmazione regionale del fabbisogno territoriale può “bloccare” l’attività sanitaria?

14/04/2022
Tar Campania, Sez. II, 4/02/2022, n. 347

Come noto, in materia di autorizzazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992 per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, il Comune deve acquisire dalla Regione la verifica di compatibilità del progetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionali, anche per meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Ma cosa succede se manca la programmazione regionale volta a individuare il fabbisogno territoriale?

Secondo il Tar Campania, pronunciatosi sull’argomento recentemente,

Pur potendosi subordinare il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alla valutazione del fabbisogno, questa non può, cioè, tradursi, di fatto, in una illegittima interdizione, a tempo indeterminato, dell'accesso del nuovo operatore sul mercato e, quindi, della sua libertà economica, la quale non solo finisce per tradire i criteri ispiratori dell'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, ma è contraria ai principi invalsi nell'ordinamento euro-unitario con riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore statale in materia sanitaria(sent. Tar Campania, Salerno, Sez. II, n. 347 del 4 febbraio 2022).

I Giudici Amministrativi si sono espressi in un giudizio per l’ottemperanza alla sentenza del 06 aprile 2021, con cui veniva annullato il provvedimento dell’ ASL di Avellino che soprassedeva all’istanza di autorizzazione sanitaria alla realizzazione promossa da un centro di diagnostica per immagini.

La nota annullata motivava nel senso che, sebbene il progetto rassegnato rispondesse ai requisiti previsti dalla normativa regionale, non vi era stata la valutazione del fabbisogno assistenziale da parte dell’autorità regionale e, per essa, del Commissario ad acta giudiziario all’uopo nominato e, dunque, non poteva concludersi positivamente l’iter amministrativo avviato.

Invero, sia la pronuncia di merito originaria, sia la pronuncia in esame, ribadiscono come la regola enunciata dall’art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1002 non possa risolversi, a discapito, dei valori tutelati dagli artt. 32 (diritto fondamentali alla salute) e 41 (libertà economica), in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano elargire, in regime privatistico e concorrenziale ( dunque senza rimborsi o spese a carico del SSN) mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio. In tal circostanza, infatti, non vengono erogate prestazioni a carico del SSR e quindi implicanti oneri pubblici; pertanto, non è configurabile, né ammissibile una politica di contigentamento dell’offerta sanitaria e volta a procurare posizioni di privilegio agli operatori di settore già presenti sul mercato, mettendoli in condizione di incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti ( Così, anche il Cons. Stato n. 3807/2015).

Non solo.

Con peculiare riferimento alla situazione Campana, i Giudici, consapevoli del blocco autorizzativo giustificato da un piano di riassetto del comparto della rete di laboratoristica e – nei fatti- dalla mancanza di un atto programmatorio di fabbisogno territorio, hanno ritenuto di poter (e dover) superare tale “stallo”  stabilendo che “ in difetto, dovrà, comunque l’amministrazione regionale sanitaria compiere una valutazione puntuale, attinente al caso specifico, a prescindere da qualsivoglia attività programmatoria o pianificatori, non potendosi condizionare negativamente l’attività economica privata al mancato esercizio di poteri doverosi”. ( in tal senso, Cons. Di Stato, Sez.III, n. 8073/2020).

Nel Giudizio di ottemperanza, qui attenzionato, inoltre, viene sancito come la giustificazione avanzata dalla Commissione tecnica dell’ASL che, “in assenza del fabbisogno per areee…è impedita all’organo tecnico la doverosa verifica sulla compatibilità della struttura da realizzarsi rispetto alla programmazione regionale, che è una dei parametri affidati alla sua valutazione” non possa trovare accoglimento.

Difatti, nel conformarsi alla pronunciata statuizione giurisdizionale, l'amministrazione sanitaria intesa in senso ampio, ossia costituita non solo dall'Asl, ma anche dalla Regione Campania (…)  avrebbe dovuto "porre in essere tutti gli incombenti di rispettiva competenza, necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992 - ivi compresa la determinazione aggiornata, anche in via puntuale, del fabbisogno del comparto territoriale di riferimento -, senza che dalla medesima statuizione giurisdizionale … potesse sorgere alcun vincolo in ordine all'esito del procedimento, dovendosi solo escludere che l'eventuale diniego … potesse essere motivato in base all'inerzia nella determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di diagnostica per immagini".

In conclusione, la decisione del Tar Campania merita particolare attenzione in quanto rileva che, in materia autorizzativa, l’assenza di una programmazione regionale (e quindi l’inerzia della Regione), non può diventare ostativa, tout court,  all’ottenimento di una autorizzazione alla realizzazione. In una tale evenienza, l’Amministrazione competente sarà tenuta infatti a svolgere una valutazione del fabbisogno caso per caso.