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ATTENZIONE A SOTTOSCRIVERE CONTRATTI A TERMINE CON CAUSALE GENERICA, IN QUANTO LA PENALE E LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

21/08/2013

“Ci risiamo con i problemi sulla contrattazione a termine”, potremmo sostenere senza timore di smentita. Vero è infatti che una recente pronuncia la Cassazione ha di nuovo inserito paletti stringenti ai contratti di lavoro che prevedono termini di durata. Principio cardine dell'ordinamento infatti, sostengono i giudici di legittimità, è il “contratto di lavoro tipico” e, cioè, quello subordinato a tempo pieno ed indeterminato cosicchè, per poter derogare alla disciplina legale (e far fronte in tal modo ad esigenze di mercato più flessibili) il D.Lgs n.368/2001 ha previsto che il ricorso alla contrattazione a termine non possa avvenire solo in ipotesi di attività straordinaria dell'azienda, ma anche nelle ipotesi di attività ordinaria della stessa. Ciò, ovviamente, nel rispetto delle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell'impresa, che sono rimaste a baluardo del tipo contrattuale, messe lì ad evidenziare le differenze con il contratto a tempo pieno ed indeterminato, che invece non richiede nessun tipo di presupposto per il suo utilizzo. Ed è proprio su questo punto che si concentra la pronuncia in commento, laddove i Magistrati evidenziano che detti presupposti debbono sussistere non in astratto, ma in concreto. L'apposizione del termine è quindi concessa solo laddove si provi – con onere a carico del datore di lavoro – che le esigenze tecniche, produttive e organizzative, pur in presenza di un'attività ordinaria dell'azienda, cionondimeno siano verificabili in concreto nel rapporto di lavoro sottoposto al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'attività oggetto del contratto e, più in generale, di quella svolta dall'azienda. Le stesse esigenze poi devono esistere per tutta la durata del contratto e devono, da ultimo, essere caratterizzate da una stretta connessione proprio con la temporaneità del rapporto lavorativo. Non dunque un'indagine di poco conto ma, al contrario, un'espressa esigenza di enunciare - nei contratti sottoscritti con i lavoratori - le ragioni in grado di giustificare il ricorso al lavoro a termine e, perché le causali scritte poi reggano, è necessario che le suddette ragioni possano essere riscontrate anche in concreto (cioè durante il rapporto lavorativo). Pena la conversione del rapporto originariamente previsto “a termine” in quello “a tempo pieno ed indeterminato” e, ciò, fino dalla sua costituzione.

CASS.CIV. SEZ. LAV. 3/6/2013 N. 13992