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Aste elettroniche: e legittimo il periodo di black out nella fase finale?

05/09/2013

[Parere AVCP 22/5/2013, n. 85]

La materia della aste elettroniche è disciplinata nell'ambito dell'Unione Europea dalla Dir. 2004/17/CE che, nel regolare tutte le varie fasi dell'asta, impone inderogabilmente alle stazioni appaltanti di rendere conoscibile ai concorrenti in qualsiasi momento - dunque sia nello svolgimento delle aste elettroniche che dopo ogni rilancio - le rispettive posizioni in classifica. La normativa italiana, diversamente da quanto statuito in ambito europeo, prevede invece (art. 292 del D.P.R. n. 207/2010) che “durante la fase dell'ultimo rilancio i concorrenti non sono in grado di visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni sono visualizzate al termine dell'asta”. Diversamente pertanto da quanto statuito dalla normativa europea, quella italiana dispone una fase terminale di “black-out”, in cui i vari concorrenti alla gara non sono più in grado di visualizzare la propria posizione in classifica, né tantomeno le offerte degli altri operatori economici. L' AVCP, partendo dal presupposto che la previsione di un black-out di 5 minuti nella fase finale dell'asta elettronica (ossia nella fase solitamente decisiva per l'aggiudicazione dell'appalto) possa porsi in contrasto con i principi di trasparenza a parità di trattamento, dai quali discende l'esigenza di un'effettiva competizione tra i concorrenti (che dovrebbero essere sempre messi a conoscenza dell'effettivo valore del contratto attraverso l'osservazione dei comportamenti degli altri concorrenti) ha ritenuto di rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale relativa alla legittimità della fase di black out nell'ultimo periodo dell'asta elettronica nonché sulla eventuale violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento in caso di “buio”. Non resta dunque che attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell'U.E. a tal riguardo.