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CORTE D’APPELLO DI ROMA - SEZIONE II, SENT. DEL 09.10.2008 - assicurazione degli odontoiatri per i casi di responsabilita professionale

25/02/2009

Si segnala la recente sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma, in quanto relativa alla tematica dell'assicurazione degli odontoiatri per i casi di responsabilita professionale.

Piu precisamente, la sentenza di cui sopra e interessante in quanto mira a fare chiarezza sui limiti della copertura assicurativa garantita ai professionisti.

Questo il caso che ha dato origine alla pronuncia.

Un paziente citava in giudizio un odontoiatra per responsabilita professionale chiedendo la restituzione della somma pagata e per ottenere altresi il risarcimento dei i danni biologici subiti.

Il giudice, ritenuto non provato il nesso di causalita tra gli atti del professionista ed i danni vantanti, rigettava la richiesta di risarcimento per danno alla salute; riconosceva pero un inadempimento contrattuale e condannava il medico alla restituzione dell'importo pagato.

Il medico chiedeva dunque all'assicurazione di manlevarlo; quest'ultima richiedeva invece al professionista il rigetto della domanda sostenendo che il contratto assicurativo non copriva la restituzione degli importi pagati.

Infatti l'oggetto del contratto era cosi definito: "la societa si obbliga ... a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose...".

La Corte d'Appello ha dato ragione all'assicurazione.

Con il contratto firmato infatti quest'ultima si era impegnata a manlevare l'assicurato dei "danni" che questi avrebbe dovuto risarcire a terzi in dipendenza dello svolgimento della sua attivita professionale: in questo senso, sotto il profilo giuridico, nel termine "danni" non puo annoverarsi la restituzione dell'onorario professionale, riconducibile ai normali effetti restitutori della risoluzione per inadempimento. L'onorario professionale rappresenta in realta il guadagno sperato dalla attivita svolta e quindi, ai sensi dell'art. 1905 c.c. non rientrava nella garanzia assicurativa richiamata.