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Arriva l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare la valutazione del rischio da stress correlato al lavoro
Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 23692 del 18/11/2010
Tra i vari tipi di rischio che devono essere adeguatamente valutati dal datore di lavoro il D.Lgs. 81/2008 prevede anche lo stress correlato al lavoro, definito come la "condizione che puo essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed e conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro". La valutazione del rischio da stress-lavoro correlato e parte integrante della valutazione dei rischi che deve essere obbligatoriamente effettuata dai datori di lavoro.
Con la circolare del 18/11 u.s. la Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati le linee guida per la valutazione del rischio in un ambito del tutto peculiare.
La valutazione dovra essere effettuata per tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, prendendo in considerazione non i singoli ma gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischi dello stesso genere.
La valutazione del rischio dovra eseguirsi in due fasi, una necessaria, valutazione preliminare, ed una eventuale.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, divisi in tre gruppi:
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eventi sentinella, come assenze per malattie, segnalazioni del medico competente, turn over, apertura di procedimenti e sanzioni, lamentele formalizzate dai lavori in maniera specifica e ripetuta;
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fattori di contenuti del lavoro, ambiente di lavoro ed attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari ed eventuali turni, corrispondenza tra le mansioni e i requisiti professionali richiesti;
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fattori di contesto del lavoro, quali l'autonomia decisionale ed il controllo, il ruolo nell'organizzazione, lo sviluppo di carriera.
Se dalla valutazione non emergono elementi di rischio il datore di lavoro e tenuto a darne atto nel DVR - Documento di Valutazione del Rischio e a prevedere un semplice piano di monitoraggio.
Se, al contrario, emergono elementi di rischio il datore di lavoro dovra pianificare interventi correttivi, e, nel caso in cui anche questi si rivelino inefficaci, dovra effettuare una valutazione approfondita attraverso questionari, focus group, interviste.
La data del 31/12/2010 dovra essere intesa come data di inizio delle procedure di valutazione. Nel DVR dovra comunque essere scandita la programmazione temporale e la data finale.