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Appalto di 20 mesi senza motivazione: ANNULLATO

10/09/2021
Fabio Caruso

Cons. St., V, 27/07/2021, n. 5561

La pronuncia in esame prende spunto dalla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza degli uffici giudiziari di Prato, indetta dalla Procura della Repubblica per un valore di 738.528,00 euro e per la durata di “20 mesi”.

L’importo a base d’asta si attestava dunque appena al di sotto della soglia comunitaria prevista per i servizi di cui all’oggetto del contratto e stabilita, dall’alleg. IX del Codice appalti, in 750.000,00 euro.

Veniva così censurata dall’appellante la scelta dell’amministrazione aggiudicatrice che, al fine di procedere con l’indizione di una procedura ristretta (consentita, appunto, entro determinate soglie comunitarie), aveva deciso di limitare la durata temporale dell’appalto in venti mesi, invece dei più consoni due anni.

Sarebbero difatti bastati appena venti giorni (ovvero 11.000 euro) per superare la predetta soglia, dovendosi pertanto ritenere la decisione della S.A. quantomeno “sospetta” e meritevole di un’adeguata e circostanziata motivazione all’interno degli atti d’indizione della procedura.

Il Consiglio di Stato accoglieva l’appello proprio in ragione del fatto che la Procura di Prato non indicava alcuna specifica motivazione a sostegno dell’artificioso frazionamento temporale.

L’art. 35 del D.lgs.n. 50/2016 è infatti chiaro nello stabilire come il frazionamento di un appalto (temporale o materiale) possa trovare legittima giustificazione solo in presenza di ragioni “oggettive” e relative alla natura dell’affidamento, del tutto assenti invece nel caso di specie.

In assenza di dette motivazioni non può che rilevarsi l’illogicità ed irragionevolezza degli atti della procedura, con conseguente suo annullamento in via definitiva.