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APPALTI SANITARI: la legittimita della c.d. “clausola di adesione”

20/01/2016

TAR Brescia I°, 12/1/2016, n. 34

La vicenda affrontata nella sentenza in commento coinvolge, da un lato, l’organizzazione del sistema sanitario da parte delle Amministrazioni regionali nonchè, dall’altro, la libera concorrenza e l’obbligo d’affidamento di forniture e servizi tramite pubbliche gare.

L’Azienda Ospedaliera di Cremona decideva d’aderire al contratto che l’Azienda Ospedaliera di Seriate aveva sottoscritto con un operatore economico; occorre tuttavia precisare come antecedentemente alla stipula di detto contratto l’A.O. di Seriate aveva sottoscritto un accordo con alcune PP.AA. sanitarie della Lombardia - fra cui anche Cremona - per prevedere, nel Disciplinare della gara che andava esperendo, una clausola d‘adesione (di cui quindi i concorrenti a tale gara erano pienamente edotti).

Ciò posto il gestore uscente impugnava l'estensione contrattuale dell'A.O. di Cremona sostenendo che tale affidamento “con adesione” non corrispondeva ad alcun istituto codificato, né l’A.O. di Seriate aveva indetto la propria gara quale “capofila” o in qualità di centrale di committenza, di talchè l’estensione del suo contratto ad un’altra P.A. configurava una palese elusione dell’obbligo di indire gare pubbliche.

Il TAR Brescia, investito della questione, parte dal presupposto che la mancanza di una precisa codificazione della “clausola con adesione” non ne impedisca la legittima utilizzabilità, sempreché sussista un interesse pubblico che nel caso in questione è stato individuato, dalla normativa regionale (Deliberazione Giunta Regionale 13/12/2006, n. 8/3776; D.G.R. 28/7/2011, n. 9/2057), nel contenimento ed omogenizzazione dei costi delle forniture e dei servizi sul territorio regionale.

Considerato inoltre come la clausola d'adesione risultasse prevista espressamente nella lex specialis della gara indetta dall'Azienda Ospedaliera di Seriate, di conseguenza ogni operatore economico era nella condizione di sapere che l’eventuale aggiudicazione di detta gara avrebbe potuto comportare l’affidamento dei servizi anche di altre Amministrazioni sanitarie lombarde.

Tutto ciò porta quindi a decretare la piena legittimità del sistema dell’affidamento con adesione.