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APPALTI SANITARI: l’accorpamento dei servizi non giustifica l’affidamento diretto

20/01/2016

TAR Reggio Calabria, 29/12/2016, n. 1287

Anche nel caso in questione ci si doleva dell’affidamento del servizio di prenotazione CUP disposto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ovvero mediante un affidamento diretto), anziché a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

L’Amministrazione affidante si giustificava sostenendo che la delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 494/2010 avesse disposto l’accorpamento dei servizi tramite l’unificazione dei programmi di prenotazione, ma il TAR reggino ha ritenuto non sufficiente tale motivazione per la mancata indizione di una pubblica gara. 

La possibilità d'esperire una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara è legata alla ricorrenza di alcuni stringenti presupposti, che devono ricorrere tutti cumulativamente e che, nel caso dei lavori e servizi, si configurano in presenza di lavori/servizi “complementari” o per la ripetizione di  servizi “analoghi”.

Ciò tuttavia quando risulta accertata l’estraneità dei lavori o servizi rispetto al contratto originario, in presenza di circostanze imprevedibili rispetto all'evento che ne rende necessaria la relativa esecuzione, nonché il rigido nesso di complementarietà tra prestazioni necessarie e quelle originarie; infine il valore complessivo dei contratti complementari dev'essere contenuto al massimo
entro il 50% dell’importo del contratto iniziale.

Non configurandosi nel caso di specie la contemporanea sussistenza di tutte dette condizioni, la “semplice” esigenza d'accorpamento dei servizi di prenotazione CUP non risulta di per sé causa sufficiente a giustificare la violazione dell'obbligo d'indizione di pubbliche gare, ragion per cui detto affidamento dev'essere annullato.