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APPALTI PUBBLICI: quando la PA e coinvolta nella responsabilita erariale
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative..”, così recita l'art. 28 Costituzione, quale norma a fondamento della responsabilità erariale dei soggetti pubblici ed il danno, che si riverbera sull'intera collettività, consiste nel depauperamento del patrimonio della pubblica amministrazione.
Una delle figure che viene presa in considerazione allorquando si parla di responsabilità erariale negli appalti pubblici è il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), dalle cui inadempienze può derivare, in capo alla stazione appaltante, sia una responsabilità diretta che indiretta e la casistica giurisprudenziale ha individuato alcune tipiche fonti di “danno erariale”, quali l'illegittima esclusione da una gara pubblica, oppure l'illegittima aggiudicazione di una commessa pubblica.
In tali casi il Giudice contabile ha configurato il danno erariale nelle somme versate dalla P.A. appaltante per fronteggiare il contenzioso giudiziario (poi volto a sfavore di quest'ultima) ma, soprattutto, il danno erariale è rappresentato dal maggior costo prodottosi per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di una corretta procedura comparativa tra i diversi operatori economici presenti sul mercato.
Sinteticamente quindi può dirsi che, oltre alla nota responsabilità penale e civile, l’ordinamento prevede una terza forma di responsabilità (per reagire ai comportamenti illeciti produttivi di danno nei confronti della collettività) cd. “erariale”, che viene perseguita da un organo terzo e neutrale rispetto all’Amministrazione (il Pubblico ministero contabile) la cui indagine - circa le responsabilità dei soggetti pubblici coinvolti - può divenire un'efficace quanto opportuna arma a sostegno della ricerca di una buona prassi nell'indizione e nell'esperimento di ogni gara ad evidenza pubblica.
Anche perchè è ben possibile – e la quotidianità troppo spesso lo insegna - che vi siano gare legittimamente esperite ma assolutamente inefficaci (si pensi a quelle con oggetto preindividuati, con requisiti troppo stringenti, con basi d'aste troppo basse ecc.), che non possono essere perseguite dal giudice amministrativo, ma solo da quello contabile.