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Quando il mezzo supera il fine...
TAR Roma, II°, 29/10/2018, n. 10430
Si intende segnalare la sentenza del TAR Lazio per testimoniare da un lato la particolare “modernità” della scelta effettuata dalla stazione appaltante nella fase di determinazione dell’oggetto da porre in gara, dall’altra la decisione del TAR capitolino che ha invece ricondotto la contestata procedura in un alveo di maggior “tradizione”.
Roma Capitale doveva infatti appaltare il servizio d’organizzazione e gestione dell’attività di rimozione dei veicoli sul suolo stradale e della loro custodia e successiva restituzione ed aveva deciso di far svolgere detto servizio su piattaforma web.
Le attività da appaltare era state così ipotizzate: a) creazione di una piattaforma web, da utilizzarsi mediante applicativo su PC o smartphone, b) aggregazione di operatori economici che svolgono il servizio, coordinati da un soggetto “aggregatore”.
Avendo tuttavia ritenuto che l’attività preminente era quella del coordinamento e come quindi il ruolo predominante fosse del soggetto che doveva realizzare e gestire la piattaforma web – e non, invece, di chi avrebbe materialmente dovuto svolgere il servizio di rimozione dei veicoli – di conseguenza la gara veniva fatta per scegliere l’operatore in grado di gestire la piattaforma web, il quale a sua volta avrebbe scelto i partner commerciali che dovevano svolgere la rimozione, la custodia e la restituzione dei veicoli.
Il TAR Roma tuttavia, investito nella causa da alcune autofficine (nonché dalla loro Associazione di categoria), ha ritenuto errata la scelta del Comune di Roma d’esperire una gara per ricercare un soggetto con competenze informatiche - delegandogli poi il potere d’individuare a suo piacimento i soggetti che devono eseguire le attività core business dell’appalto – partendo dal presupposto che i servizi di rimozione, custodia e restituzione rappresentano quelli più importanti dal punto di vista economico.
A ciò si aggiunge poi – e soprattutto - la considerazione che il "mezzo" (la piattaforma informatica) non può mai superare il "fine" (la ricerca degli operatori che svolgono l’attività di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli) in quanto, se così fosse, si giungerebbe a sostenere come le gare d’appalto non servano più ad individuare il soggetto in grado di prestare direttamente un servizio all’Amministrazione, quanto piuttosto l’"intermediario” che si assume il compito d’organizzare a suo piacimento l’erogazione di detto servizio, ponendosi come una sorta di “concessionario” ma remunerato direttamente dalla P.A..
Per questo la gara così esperita è stata radicalmente annullata.