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Occorre sempre motivare la non suddivisione in lotti, nel difficile equilibrio tra obbligo di funzionalità e diritto partecipativo delle PMI
Partendo dalla definizione secondo cui per ‘lotto funzionale’ deve intendersi un oggetto di gara che gode di una propria autonoma “funzionalità, fruibilità e fattibilità” indipendente dall’affidamento degli altri lotti, mentre il ‘lotto prestazionale’ è definito su base qualitativa ed in conformità alle diverse successive fasi del progetto di gara, la mancata suddivisione di una gara in lotti dev’essere SEMPRE motivata - ai sensi dell’art. 51 del Codice appalti - non potendo intervenire alcuna giustificazione ex post.
Così ha stabilito il Tar Lazio, che ha ritenuto di conseguenza del tutto illegittima la delibera d’indizione di una gara in cui mancava la motivazione in ordine alla omessa suddivisione dell’appalto.
Ha infatti ritenuto il Tar capitolino che partendo dall’inequivocabile favor del Legislatore comunitario per le piccole e medie impese, la Direttiva 2014/24/UE (nei considerando 2 e 78 nonché nell’art. 46) ha completamente invertire la precedente prospettazione secondo cui si doveva motivare “quando si divideva” in lotti la gara, giungendo ora del tutto diversamente ad imporre alla Stazione appaltante l’espresso obbligo di motivare “quando non si può suddividere” in lotti.
Ciò giocoforza significa che TUTTE le GARE devono essere suddivise in lotti e che quando ciò non avviene grava sulla P.A. l’onere di esternare una congrua e specifica motivazione al riguardo, al fine di consentire un debito scrutinio di legittimità circa la scelta compiuta.
Né risulta legittimo che detta motivazione di “non suddivisione” possa essere integrata ex post – magari in giudizio – in quanto detta scelta della P.A. rappresenta il presupposto stesso per il controllo del corretto agire dell’amministrazione, che di conseguenza non può essere integrato solo “su richiesta”.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, si esorta ogni operatore a controllare con attenzione se la gara a cui intende partecipare sia suddivisa (o meno) in lotti ed, in caso negativo, se vi sia nella delibera d’indizione l’espressa motivazione della “non suddivisione in lotti”… configurandosi in caso contrario già un possibile valido motivo d’impugnazione!!!