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Appalti e grandi opere: necessario il confronto con le comunità locali
Una novità del Codice Appalti tornata da qualche mese alla ribalta delle “cronache” giuridiche, è certamente il “dibattito pubblico” sulle grandi opere. Tale istituto aveva (ed ha) senz’altro una finalità positiva, ovvero quella di disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture strategiche.
A fine agosto, difatti, è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76/2018 che introduce nel nostro ordinamento il “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”. Il provvedimento stabilisce i criteri per l'individuazione delle opere, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali diviene obbligatorio il ricorso alla procedura.
Il procedimento, in sintesi, prevede che l’amministrazione aggiudicatrice, o l’ente aggiudicatore, comunichi alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (prevista in Decreto), e alle amministrazioni locali interessate dall’opera, l’indizione della procedura. Nei 90 giorni successivi deve essere pubblicato on-line il dossier di progetto redatto in forma chiara e comprensibile.
Da qui inizia il “dibattito” che, nella pratica, consiste in incontri di formazione e approfondimento, discussione e gestione dei conflitti (nel caso di parti contrarie o critiche alle).
In questo contesto, dunque, assume rilevanza la figura del Coordinatore del dibattito; soggetto che, indubbiamente, deve possedere dei comprovati requisiti di esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi nell’ambito di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale, e socio-economica.
Il dibattito deve avere una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, con possibilità di proroga per ulteriori due mesi. Il procedimento si conclude con una relazione conclusiva del Coordinatore da presentarsi all’Amministrazione o all’ente aggiudicatore. Gli esiti inoltre dovranno essere valutati in sede di predisposizione di progetto definitivo e discusse in sede di conferenza dei servizi.
Il procedimento infatti, è bene precisare, prende in considerazione solo le “Grandi opere” così come meglio descritte nell’allegato 1 al Decreto stesso. Parliamo di Autostrade e strade extraurbane di grandi dimensioni (oltre i 15km e con investimenti superiori ai 500 mln), tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, aeroporti, porti marittimi e commerciali, elettrodotti aerei e così via.
Sicuramente il Decreto, e la procedura ivi contenuta, si applica per tutte le opere per le quali il provvedimento o la determina a contrarre dell’affidamento di incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica sia successiva al 24 agosto 2018.
Occorrerà ovviamente osservare in concreto come il “dibattito pubblico” riuscirà a contemperare gli interessi delle comunità locali con l’esigenza di infrastrutture che il nostro paese richiede.