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Consultazioni preliminari di mercato: ok per accertare l'eventuale infungibilità dei beni, ma devono essere ad ampio raggio

18/10/2019
Cons. Stato, III, 23/9/2019, n. 6302


La consultazione preliminare di mercato è un istituto, introdotto dall’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, che mira a consentire alla P.A. che intende esperire una pubblica gara in un determinato settore di poter “interloquire” con i soggetti operanti e/o comunque esperti in detto settore per giungere ad una migliore conoscenza relativa alla disponibilità di beni e/o servizi di quello specifico mercato.

In tale ottica, quindi, le consultazioni non sono finalizzate all’aggiudicazione di un appalto ma ben possono costituire lo strumento attraverso cui è possibile accertare l’eventuale infungibilità dei beni.

È quanto ha ricordato la sentenza in commento in cui il Consiglio di Stato, richiamando le Linee Guida ANAC n. 8, ha contestato l’operato di una P.A. e chiarito che, per far luogo all’affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, spetta alla stazione appaltante l’obbligo di verificare rigorosamente l’esistenza dei presupposti che giustifichino l’infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare.

L’adozione di scelte limitative del confronto concorrenziale si giustifica, infatti, solo se sostenuta da specifica motivazione sulla sostanziale impossibilità della Stazione Appaltante, rigorosamente accertata, di soddisfare le proprie esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato.

Le Consultazioni di mercato possono quindi costituire lo strumento per acquisire le informazioni necessarie per svolgere la richiamata istruttoria e fondare la conseguente motivazione, ovvero per validare le conoscenze già aliunde acquisite.

Le stesse però - ricorda la sentenza - non devono presupporre una rigida e vincolante descrizione dei requisiti richiesti dalla P.A. la quale, così facendo, si rivolgerebbe esclusivamente ad operatori che, in via di mera tesi, già posseggano tali requisiti.

Attenzione, quindi, a non utilizzare le “Consultazioni di mercato” in maniera distorta ed eccessivamente limitativa della concorrenza.