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APPALTI: anomalia dell'offerta per Sindacato non rappresentativo?

28/10/2015

Cons.Stato, III°, 13/10/2015, n. 4699

La sentenza in commento risulta particolarmente interessante in quanto svolge una disamina, completa e molto dettagliata, al fine d'accertare l'esatta sussistenza del requisito della “rappresentatività” del sindacato che ha sottoscritto il CCNL in un appalto di servizi, questione di cui, a memoria dello scrivente, non si rammentano precedenti giurisprudenziali significativi.

E' causa l'anomalia che l'Azienda Ospedaliera di Desenzano non avrebbe contestato all'aggiudicataria dei servizi di front-office, affidati per 6 anni a quasi 10 milioni di euro.

Lamenta infatti la ricorrente che  l'offerta dell'affidataria risulterebbe affetta da anomalia per la sottostima del costo orario di ciascun lavoratore rispetto alle tabelle Ministeriali, in relazione al fatto che detta concorrente applicherebbe il contratto collettivo nazionale di lavoro CNAI, da ritenersi non valido in quanto non sottoscritto da un sindacato tra quelli maggiormente piu' rappresentativi.

In altri termini viene contestata la mancata corretta applicazione dell'art. 84, comma 3° D.Lgs.n. 163/2006, a norma del quale “nella valutazione dell'anomalia delle offerte [.] gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il [.] costo del lavoro [.] deve [.] risultare congruo rispetto [a] tabelle [determinate] sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi.

Il TAR Brescia rigettava detta contestazione (sentenza 31/12/2014, n. 1470, commentata nella Newsletter 9/2/2015) mentre la suprema Corte di giustizia amministrativa, sulla scorta di una verificazione richiesta dalla medesima al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è giunta alla conclusione opposta ovvero ha affermato che il contratto sottoscritto dal CNAI (Coordinamento Nazionale Associazione Imprenditori), in quanto sindacato privo di quella copertura territoriale nonchè della rappresentatività necessaria e sufficiente a catalogarlo fra quelli “comparativamente più rappresentativi”, non poteva ritenersi validamente applicabile e, di conseguenza, il costo-orario per lavoratore ivi previsto non potesse esser preso quale corretto riferimento ai fini dell'accertamento dell'eventuale anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria.