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APPALTI: ancora sul valore dei chiarimenti in gara

27/10/2015

Cons.Stato, V°, 23/9/2015, n. 4441

I chiarimenti in corso di gara sono uno strumento utilizzato dai concorrenti per richiedere delucidazioni su particolari aspetti della disciplina speciale d'appalto, ma usati altresì anche dalla P.A. appaltante per “aggiustare” talvolta l'oggetto della procedura, magari ampliando le specifiche tecniche allo scopo d'aumentare la possibile concorrenzialità all'incanto.

Ma anche quando il fine è apprezzabile (maggiore partecipazione alla gara) spesso le modalità non risultano corrette e questo, purtroppo, rischia di ingenerare del contenzioso.

I chiarimenti in senso stretto, infatti, devono limitarsi a “chiarire” aspetti oscuri e/o passaggi non chiari della lex specialis, ma in nessun caso possono modificare e/o alterare il significato delle prescrizioni di gara.

Qualora ciò avvenga, allora detti “chiarimenti” - che rappresentano di fatto delle “errata corrige” - per essere validi devono risultare “comunicati con le medesime modalità degli atti di gara" che vanno a modificare.

Quando ciò non si verifica, ovvero quando il chiarimento modifica le condizioni di partecipazione o l'oggetto dell'appalto, ma risulta solo pubblicato sul profilo di committenza della stazione appaltante (e non sulla GURI), si è allora in presenza di una variazione del disegno di gara, che risulta di per sè illegittima.