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Anomalia dell’offerta: illegittima la modifica del costo della manodopera in corso di gara
La società seconda graduata in una procedura aperta contestava il provvedimento d’aggiudicazione, lamentando l'indebita modifica dell'offerta economica dell'aggiudicataria nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia.
Per risolvere un problema di incongruità del costo della manodopera (dovuta a un presunto errore di calcolo), la Stazione Appaltante si era infatti avvalsa di una consulenza esterna, sulla cui base aveva finito per rivedere in aumento il costo della manodopera rispetto a quello indicato nell'offerta, al fine di poter considerare quest'ultima congrua.
Da qui, l’illegittimità dell’aggiudicazione agli occhi della ricorrente.
Illegittimità che viene confermata dal Giudice con la sentenza in commento.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la correzione di eventuali errori di scrittura e di calcolo dell’offerta è ammessa alla sola condizione che vi si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (Cons. Stato, sez. V, n. 7752/2020; id., sez. III, n. 2536/2021 e n. 1132/2020).
In tale prospettiva, è ammissibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo ravvisabili ictu oculi, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità che presiede la logica della par condicio tra i competitori.
Nel caso di specie, il TAR ha osservato che l'errore di calcolo non era evidentemente riconoscibile ex se sulla base della semplice lettura dell'offerta economica, tant'è che la discrasia era così incerta da aver costretto la Stazione Appaltante a richiedere una consulenza tecnica, che ha tuttavia condotto a una totale rivisitazione del costo della manodopera offerto dall'aggiudicataria, mediante una fonte di conoscenza ulteriore rispetto al contenuto dell'offerta economica.
Inoltre, ulteriori profili di illegittimità emergono ove si consideri l'indirizzo secondo cui, rispetto ai costi della manodopera, una loro modifica introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è modificabile nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti.
Ciò che viene ammesso in sede di giustificazioni dell’offerta sono, al più, variazioni parziali e limitate delle voci di costo, purché adeguatamente giustificate e bilanciate dalle altre componenti del quadro economico.
Nel caso di specie, al contrario, emerge una modifica a posteriori della complessiva offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicataria, modifica postuma peraltro fatta non dalla stessa aggiudicataria bensì dalla Stazione Appaltante.
Ne è giustamente conseguito l'accoglimento del gravame.