Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
ANNULLAMENTO D'AGGIUDICAZIONE E RINNOVAZIONE PARZIALE DI GARA: in tal caso non sarebbero violati i principi di segretezza e par condicio?
Cons.Stato, III°, 27/4/2015, n. 2159
Ha suscitato nello scrivente grande interesse la motivazione addotta dal Consiglio di Stato per giustificare la legittimità di una rinnovazione parziale di una gara aggiudicata - e di cui poi il Giudice annullava l'esito – laddove spiegava il perchè, in questa particolare fattispecie, non possa configurarsi la violazione dei principi di par condicio e segretezza delle offerte.
Questo il caso: una procedura veniva impugnata relativamente alla correttezza della fase di valutazione tecnica ed il TAR adìto, in accoglimento al ricorso, annullava l'aggiudicazione di gara, decisione che tuttavia veniva appellata ed il Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia di 1° grado, disponeva il rinvio degli atti di gara all'Amministrazione appaltante affinchè riprendesse la procedura nella fase immediatamente antecedente quella di valutazione tecnica, che era stata oggetto dell'annullamento.
In ragione infatti del cd. “principio di conservazione dell'effetto utile degli atti”, anziché annullare l'intera procedura e disporne la sua reindizione il giudice amministrativo ha ritenuto piu' corretto (in un'ottica d'economicità dell'operato della P.A.) “salvare” quegli atti non viziati (e quindi non annullati), disponendo quindi che la gara riprendesse con una nuova fase di valutazione tecnica da parte della Commissione nel plenum della sua composizione (questo infatti era stato il vizio contestato in ricorso).
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ben rendendosi conto che ordinare di ripartire dalla valutazione delle offerte tecniche - quando la gara era già stata esperita e, quindi, già note risultavano le offerte economiche di tutte le concorrenti – poteva rappresentare una violazione dei principi di segretezza delle offerte nonché di par condicio dei concorrenti; a tal proposito però il giudice d'appello, richiamando la sentenza dell'Adunanza Plenaria 26/7/2012, n. 30, ha precisato come il rischio di violazione di detti principi può tranquillamente ritenersi superato tenendo conto, da un lato, che le offerte tecniche non possono essere modificate nonchè, dall'altro, ricordando come “il rischio di condizionamenti del giudizio della commissione è evitabile mediante l'analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione”, che certamente la Commissione giudicatrice provvederà correttamente a rispettare.
In forza di dette argomentazioni, quindi, la rinnovazione della gara è esperibile anche quando il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nonché allorquando le offerte economiche di tutti i concorrenti risultano già note alla Commissione valutatrice.