Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

ANCORA SULL’ILLEGITTIMITA DELLE CLAUSOLE DI PAGAMENTO IN DEROGA AL D.LGS. N. 231/02

20/01/2008

Una stazione appaltante ha previsto, in una lex specialis di gara, condizioni di pagamento difformi da quelle stabilite dagli artt. 4, 5 D.Lgs. n. 231/02 ed una concorrente, partecipando, ha dichiarato di non accettarle; l'amministrazione procedente l'ha allora esclusa, decisione impugnava dalla stessa partecipante a cui il TAR Palermo ha dato ragione, sostenendo che la mancata accettazione delle clausole concernenti i termini di pagamento, laddove difformi da quelle legalmente imposte dal D.Lgs. n. 231/02, non possono costituire valido motivo per escludere in quanto dette clausole sono da ritenersi nulle per contrasto con norme imperative e, come tali, non possono comportare effetti sull'ammissione alla gara. La mancata accettazione di dette clausole, nulle di diritto, da parte del partecipante non implica la presentazione di un'offerta condizionata ma, al contrario, assume la valenza di segnalare la loro non conformita alla legge, impedendo la formazione di un accordo su clausole imposte autoritativamente e che, come tali, si appalesano ingiustificate ed immotivate.

[T.A.R. Palermo, sez. I°, 10/12/2007, n. 3351]