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Procedimento ANAC: il termine per la conclusione del procedimento è perentorio anche per l’Anticorruzione
Cons.Stato, V°, 3/10/2018, n. 5695
Il fatto che qui occupa prende le mosse da una sanzione irrogata dall’ANAC ad un concorrente al quale era stato contestato, da parte di una P.A. appaltante, il fatto che non avrebbe segnalato, in fase di gara, il mancato possesso di un requisito essenziale ai fini partecipativi.
La sanzione comminata a detto operatore economico era molto penalizzante non tanto per la parte economica (€ 1.500), quanto piuttosto per l’interdizione (sospensione) dalla partecipazione a tutte le future gare a seguito d’annotazione nel Casellario informatico tenuto presso la stessa ANAC.
L’art. 29 del Regolamento ANAC prevede tuttavia come il procedimento sanzionatorio parta con la comunicazione d’avvio in cui devono essere indicati l’oggetto del procedimento, le sanzioni comminabili nonché il termine, non superiore a 180 giorni, entro cui detto procedimento deve concludersi.
Nel caso di specie l’operatore economico impugnava la sospensione comminata sul presupposto che l’ANAC avrebbe “superato” il termine di 180 gg. per la conclusione del procedimento, violazione che sarebbe stata - secondo la ricorrente - sufficiente da sola a rendere illegittima la sanzione irrogata.
Si difendeva ANAC sostenendo che vi era stato un periodo di legittima sospensione dei 180 giorni e come, in ogni caso, tale termine non era da considerarsi “perentorio” in quanto nulla diceva al riguardo il citato art. 29 del Regolamento, ragion per cui non poteva ritenersi “perentorio” un termine che non era disposto come tale dalla norma.
La difesa dell’ANAC, tuttavia, non ha convinto né il TAR Roma né tantomeno il Consiglio di Stato; quest’ultimo infatti ha osservato, relativamente alla perentorietà del termine e, di conseguenza, alla necessità del suo rispetto, che proprio la peculiarità del procedimento sanzionatorio assunto da ANAC necessiti dell’individuazione di un termine come “perentorio”, così da poter assicurare (entro detto lasso di tempo) il diritto alla difesa dell’operatore economico.
Peraltro detti tempi di comunicazione – e, più in generale, di durata del procedimento amministrativo - ben potevano essere controllati da ANAC, mentre diverso sarebbe stato se la condotta ostruzionistica (allo scopo di “allungare” i tempi) fosse stata adottata dallo stesso operatore economico.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, se un procedimento aperto dall’ANAC non si conclude nel termine massimo di 180 giorni, previsto ex lege, qualsiasi successiva decisione relativamente assunta non può ritenersi legittima per decorrenza del termine di durata del procedimento.
Occorre quindi tener ben presenti i termini d’avvio – se si è sottoposti ad un procedimento avanti all’ANAC – perchè, se entro 180 giorni dalla sua comunicazione d'avvio, nessun provvedimento finale è stato assunto...