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AMBIENTE DI LAVORO “INSICURO”: legittima l'interruzione della attivita lavorativa da parte dei dipendenti
Cass. Civ. Sez. lavoro, n. 6631 del 01/04/2015
La causa in oggetto assume interesse poiché involve questioni tanto di principio quanto di diritto (sicurezza sul lavoro).
In merito al primo profilo esso risulta evidente in quanto analizzando il caso concreto si evince come la società datrice abbia deciso di arrivare sino all'ultimo grado di giudizio per tentare di trovare la propria ragione.
Alcuni lavoratori infatti promuovevano causa al proprio datore di lavoro per non avere egli corrisposto 1 ora e ½ di retribuzione a causa di una intervenuta astensione dal lavoro. Invero l'astensione dal lavoro risultava, a detta dei lavoratori, più che motivata in quanto la temperatura dell'ambiente lavorativo (reparto di lavoro) risultava eccessivamente bassa rendendo impossibile la prestazione lavorativa.
Occorre subito dire che la società datrice perdeva la causa tanto in primo grado (Tribunale di Lecco) quanto presso la Corte di Appello di Milano, in quanto le prove istruttorie confermavano la negativa condizione lavorativa.
A questo punto occorre fare un breve inciso in ordine alle obbligazioni reciproche che lavoratore e datore di lavoro assumono nell'arco del rapporto di collaborazione.
Le due obbligazioni principali consistono, da un lato, nella prestazione di un’attività lavorativa da parte del lavoratore, dall’altro, nella corresponsione di una retribuzione da parte del datore di lavoro.
Sulla base di tale assunto la società datrice ha fatto un ragionamento molto semplice: niente prestazione lavorativa....niente retribuzione.
Di diverso avviso - rispetto a tale ragionamento - è la Cassazione, la quale in buona sostanza amplia il ragionamento confermando (indirizzo univoco ed indiscusso) che esiterebbero in realtà una numerosa serie di situazioni giuridiche attive e passive che si instaurano, rispettivamente, in capo alle parti.
Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, al dovere del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di lavoro (art. 2087 codice civile).
E' proprio su tale assunto di legge che la Corte intravede tale ulteriore obbligazione disattesa dal datore di lavoro, nella misura in cui veniva accertata una condizione di lavoro proibitiva per i dipendenti.
La violazione di tale obbligo in materia di sicurezza legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui (per giurisprudenza consolidata della Cassazione Lavoro Sentenza n. 10553 del 07/05/2013; Sentenza n. 14375 del 10/08/2012; Sentenza n. 11664 del 18/05/2006; Sentenza n. 9576 del 09/05/2005).
I lavoratori, dice inoltre la Cassazione, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non potrebbero derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
In conclusione occorre significare come tali tipologie di pronunce siano certamente a salvaguardia delle condizioni lavorative (da preservare sempre)...specificando però, senza timore alcuno, che nessuna interruzione lavorativa per motivi pretestuosi otterrebbe similare pronuncia essendo sempre possibili e previste le sanzioni esperibili...dalla decurtazione della retribuzione sino a quella, estrema, del licenziamento.
Occorre dunque valutare caso per caso - consultando possibilmente un professionista - onde evitare spiacevoli derive giudiziarie.